Articolo 20 PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto e che e' o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni.