(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                       PROFESSORI E INSEGNANTI 
Un professore o un insegnante il quale soggiorni  temporaneamente  in
uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche
presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto  e
che e' o  era  immediatamente  prima  di  tale  soggiorno,  residente
dell'altro Stato Contraente e' esente  da  imposta  nel  detto  primo
Stato   Contraente   limitatamente   alle   remunerazioni   derivanti
dall'attivita' di insegnamento  o  di  ricerca  per  un  periodo  non
superiore a due anni.