(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
          DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 
1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata   in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. 
   a. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che, 
   in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono 
   imponibili in Israele, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte 
   sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente 
   Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte 
   detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni  della
presente Convenzione non stabiliscano diversamente. 
   In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate 
   l'imposta sui redditi pagata in Israele, ma l'ammontare della 
   deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana 
   attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in 
   cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
   Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di 
   reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante 
   ritenuta a titolo di imposta su  richiesta  del  beneficiario  del
reddito in base alla legislazione italiana. 
   b. Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio 
   che, in conformita' con le disposizioni di questa convenzione, 
   sono imponibili in Israele, l'imposta sul patrimonio versata in 
   Israele sara' considerata come credito dell'imposta italiana sul 
   patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito 
   tuttavia non puo' eccedere la quota di imposta italiana 
   attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Israele 
   nella proporzione in cui lo stesso concorre  alla  formazione  del
patrimonio complessivo. 
3. Se un residente di  Israele  ritrae  utili,  redditi  o  utili  di
capitale  o  possiede  un  patrimonio  che,  in  conformita'  con  le
disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili  in  Italia,
in Israele: 
   a. L'imposta italiana versata, direttamente o tramite deduzione 
   relativamente a redditi, utili o utili di capitale derivanti da 
   fonti situate in Italia, sara' considerata come credito 
   dell'imposta israeliana da versare in relazione a detti redditi, 
   utili o utili di capitale purche' tale credito non ecceda la quota
di imposta israeliana attribuibile e detti redditi, utili o utili 
di capitale nella proporzione  in  cui  gli  stessi  concorrono  alla
   formazione dei redditi, utili o utili di capitale complessivi. 
   b. L'imposta sul patrimonio versata in Italia sara' considerata 
   come credito dell'imposta israeliana sul patrimonio in relazione 
   allo stesso elemento di patrimonio. Tale credito, tuttavia, non 
   puo' eccedere la quota di imposta israeliana attribuibile a detto 
   elemento di patrimonio posseduto in Italia, nella proporzione in 
   cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo. 
   c. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di 
   reddito venga assoggettato in Israele ad imposizione mediante 
   ritenuta a titolo di imposta su  richiesta  del  beneficiario  del
reddito in base alla legislazione di Israele. 
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, se i  dividendi
sono esenti da imposta o sono assoggettati ad una aliquota ridotta in
uno Stato Contraente in base a leggi speciali per la promozione degli
investimenti  di  capitale  e  per  la  promozione   dello   sviluppo
economico,  con  le  espressioni  "imposta  sul  reddito  versata  in
Israele"   e   "imposta    italiana    versata",    si    intendera',
rispettivamente,  in  relazione  a  detti  dividendi,  l'aliquota  di
imposta versata in conformita' con  le  disposizioni  della  presente
Convenzione, incrementata di 10 punti percentuale.