(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
1. Quando una persona ritiene che le misure  adottate  da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti  dalla
legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il  proprio  caso
all'autorita' competente dello Stato Contraente di cui e'  residente,
o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 25,  a  quella
dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso  deve
essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione
della  misura  che  comporta   un'imposizione   non   conforme   alle
disposizioni della Convenzione. 
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se  essa
non e in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara'  del
suo meglio per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dell'altro Stato Contraente,  al  fine  di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  faranno  del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. 
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare
direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come
indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto  che  degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare  il  raggiungimento  di
tale accordo, essi potranno aver luogo in  seno  ad  una  Commissione
formata da rappresentanti  delle  Autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti.