(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati  contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui
la  tassazione  che  tali  leggi  prevedono  non  e'  contraria  alla
Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene  limitato  dall'articolo  1.  Le  informazioni
ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto
Stato e saranno comunicate soltanto alle persone  od  autorita'  (ivi
compresi  i  tribunali  e  gli  organi   amministrativi)   incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle  imposte  previste  dalla
Convenzione, delle procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati  per  tali  imposte.
Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni
soltanto  per  questi  fini.  Esse  potranno   servirsi   di   queste
informazioni nel corso  di  udienze  pubbliche  di  tribunali  o  nei
giudizi. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo: 
a) di adottare provvedimenti amministrativi in  deroga  alla  propria
legislazione  o  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a   quelle
dell'altro Stato Contraente; 
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base
alla propria legislazione o nel quadro della propria  normale  prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente; 
c)  di  fornire  informazioni  che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale  o  un  processo  commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.