(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
              AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI 
Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  non  pregiudicano   i
privilegi fiscali di cui  beneficiano  gli  agenti  diplomatici  o  i
funzionari consolari in virtu'  delle  regole  generali  del  diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.