(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                      LIMITAZIONE DEI BENEFICI 
Le autorita' competenti degli Stati  contraenti  possono,  di  comune
accordo, non concedere i benefici previsti dalla presente Convenzione
ad una data persona, o relativamente ad una data transazione, qualora
nella loro opinione il godimento di tali benefici, sotto  determinate
circostanze, costituisca un abuso della Convenzione stessa.