(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. La presente  Convenzione  sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati non appena possibile. 
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data  dello  scambio  degli
strumenti di ratifica e le  sue  disposizioni  si  applicheranno  con
riferimento ai redditi impossibili  per  i  periodi  di  imposta  che
iniziano  il,  o  successivamente  al,  1  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello in cui ha luogo lo  scambio  degli  strumenti  di
ratifica. 
3. La Convenzione per evitare le doppie  imposizioni  in  materia  di
imposte sul reddito e, sul patrimonio e  per  prevenire  le  evasioni
fiscali, firmata a Roma il 22 aprile 1968  e  attualmente  in  vigore
verra' denunciata e cessera' di avere effetto  all'atto  dell'entrata
in vigore della presente Convenzione.