(Convenzione - art. 32)
                             Articolo 32 
                              DENUNCIA 
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  Contraente  puo'
denunciare la Convenzione per via diplomatica  non  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,  notificandone  la
cessazione almeno sei mesi prima  della  fine  dell'anno  solare.  In
questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto con riferimento
ai redditi imponibili per i periodi di imposta  che  iniziano  il,  o
successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare  successivo  a  quello
nel quale e' stata notificata la denuncia. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno
firmato la presente Convenzione. 
FATTA, a Roma, il 8 settembre 1995, corrispondente al 13 Elul 5755 in
duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana ed ebraica, tutti i
testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il  testo
inglese. 
    

Per il Governo della                             Per il Governo dello
 Repubblica Italiana                               Stato di Israele

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico