Articolo 32 DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato Contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA, a Roma, il 8 settembre 1995, corrispondente al 13 Elul 5755 in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana ed ebraica, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo dello Repubblica Italiana Stato di Israele Parte di provvedimento in formato grafico