(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                          DOMICILIO FISCALE 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno Stato Contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia,  tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta
in detto Stato soltanto per il reddito che  esse  ricavano  da  fonti
situate in detto Stato o per il patrimonio  che  esse  possiedono  in
detto Stato. 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
   a. detta persona e' considerata residente dello  Stato  Contraente
   nel quale ha un'abitazione  permanente;  quando  essa  dispone  di
   un'abitazione permanente in  entrambi  gli  Stati  contraenti,  e'
   considerata residente dello Stato  Contraente  nel  quale  le  sue
   relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro  degli
   interessi vitali); 
   b. se non si puo' determinare lo Stato Contraente nel quale  detta
   persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se  la  medesima
   non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati  contraenti,
   essa e'  considerata  residente  dello  Stato  Contraente  in  cui
   soggiorna abitualmente; 
   c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi  gli  Stati
   contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno  di  essi,
   essa e' considerata residente dello Stato Contraente del quale  ha
   la nazionalita'; 
   d. se detta persona ha  la  nazionalita'  di  entrambi  gli  stati
   contraenti, o se non ha la nazionalita'  di  alcuno  di  essi,  le
   autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione
   di comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato  in  cui  si
trova la sede della sua direzione effettiva.