(Accordo - art. 1)
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO Di 
HONG KONG 
IN MATERIA DI SERVIZI AEREI 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Hong Kong, 
desiderosi di concludere un Accordo al fine di fornire un quadro  per
i servizi aerei fra l'Italia e Hong Kong, 
hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Accordo, salvo quanto diversamente disposto  dal
contesto: 
(a) con il termine "Autorita' aeronautiche" si intende  nel  caso  di
Hong Kong, il Direttore  dell'Aviazione  civile,  e  nel  caso  della
Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione  Generale
dell'Aviazione Civile o, in entrambi i casi, ogni  persona  fisica  o
organismo  autorizzato   ad   espletare   le   funzioni   attualmente
esercitabili dalle suddette Autorita' o funzioni simili; 
(b) con il termine "linea aerea designata" si intende una linea aerea
designata ed autorizzata in conformita' all'articolo 4  del  presente
Accordo; 
(c) con  il  termine  "territorio"  in  relazione  ad  Hong  Kong  si
intendono Hong Kong, Kowloon ed i Nuovi Territori,  ed  in  relazione
all'Italia questo termine ha il  significato  attribuito  al  termine
"territorio" dall'articolo 2 della Convenzione sulla Aviazione Civile
Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; 
(d) i termini  "servizio  aereo",  "servizio  aereo  internazionale",
"linea aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno i significati
rispettivamente   attribuiti   loro   dall'articolo   96   di   detta
Convenzione; 
(e) il termine "il  presente  Accordo"  comprende  l'Allegato  e  gli
emendamenti ad esso o al presente Accordo.