ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO Di HONG KONG IN MATERIA DI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Hong Kong, desiderosi di concludere un Accordo al fine di fornire un quadro per i servizi aerei fra l'Italia e Hong Kong, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, salvo quanto diversamente disposto dal contesto: (a) con il termine "Autorita' aeronautiche" si intende nel caso di Hong Kong, il Direttore dell'Aviazione civile, e nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile o, in entrambi i casi, ogni persona fisica o organismo autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle suddette Autorita' o funzioni simili; (b) con il termine "linea aerea designata" si intende una linea aerea designata ed autorizzata in conformita' all'articolo 4 del presente Accordo; (c) con il termine "territorio" in relazione ad Hong Kong si intendono Hong Kong, Kowloon ed i Nuovi Territori, ed in relazione all'Italia questo termine ha il significato attribuito al termine "territorio" dall'articolo 2 della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; (d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno i significati rispettivamente attribuiti loro dall'articolo 96 di detta Convenzione; (e) il termine "il presente Accordo" comprende l'Allegato e gli emendamenti ad esso o al presente Accordo.