(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
        Uffici di rappresentanza e vendita della linea aerea 
(1) La linea aerea designata da ciascuna Parte  contraente  avra'  il
diritto,  in  base  alle  leggi,  ai  regolamenti  e  alle  direttive
amministrative emanate in conformita'  alla  legislazione  dell'altra
Parte in materia di ingresso, residenza ed impiego, di  introdurre  e
mantenere  nel  territorio  di  quest'ultima   tutto   il   personale
manageriale,  amministrativo,  commerciale,  tecnico,   operativo   e
specializzato necessario a soddisfare le esigenze della  linea  aerea
designata. 
(2) La linea aerea designata di ciascuna Parte  contraente  avra'  il
diritto di svolgere attivita' di  vendita  di  servizi  di  trasporto
aereo,  ivi  compresi  i  servizi  supplementari  resi,  sulle  rotte
specificate e su tutti gli altri servizi della sua rete e sulle  reti
delle altre linee aeree, nel territorio dell'altra Parte  contraente,
sia direttamente che tramite rappresentanti. La linea aerea designata
da ciascuna Parte  contraente  avra'  il  diritto  di  vendere  detti
servizi, e gli utenti saranno liberi di acquistarli, in valuta locale
o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile.