ARTICOLO 16 Composizione delle controversie (1) Qualora insorga una controversia fra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno innanzitutto cercare di comporle tramite negoziato. (2) Qualora le Parti contraenti non raggiungano una composizione della controversia tramite negoziato, essa puo' essere da loro deferita a persona o ente che esse converranno o, su richiesta di una Parte contraente, dovra' essere sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri che sara' costituito nel modo seguente: (a) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte contraente dovra' nominare un arbitro. Il cittadino di uno stato che puo' essere considerato neutrale in relazione alla controversia, fungera' da presidente del tribunale e verra' nominato quale terzo arbitro con accordo degli altri due arbitri entro 60 giorni dalla nomina del secondo arbitro; (b) qualora, nel lasso di tempo di cui sopra, non sia stata effettuata alcuna nomina, una delle due Parti contraenti puo' richiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale di procedere alla nomina entro trenta giorni. Qualora il Presidente ritenga di essere cittadino di uno stato che non puo' essere considerato neutrale in relazione alla controversia, sara' il Vice-Presidente piu' anziano, qualificato a farlo in quanto non si trova nella stessa situazione del Presidente, a dover procedere alla nomina. (3) Fatto salvo quanto sancito nel presente Articolo o altrimenti convenuto dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale dovra' definire i limiti della sua giurisdizione e stabilire la sua procedura. Su istruzione del tribunale, o su richiesta di una Parte contraente, dovra' essere indetta una conferenza per definire le questioni precise da arbitrare e le procedure specifiche da seguire entro trenta giorni dalla data di costituzione del tribunale arbitrale. (4) Fatto salvo quanto altrimenti concordato dalle Parti contraenti o prescritto dal tribunale arbitrale, ciascuna Parte contraente dovra' presentare un memorandum entro 45 giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale. Le risposte dovranno essere fornite dopo 60 giorni. Il tribunale arbitrale dovra' tenere una audizione su richiesta di una delle due Parti contraenti, a sua discrezione, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle risposte. (5) Il tribunale arbitrale dovra', se possibile, rendere un lodo scritto entro trenta giorni dalla fine dell'audizione o, qualora non vi sia stata alcuna audizione, dalla data in cui sono state presentate le risposte. La decisione dovra' essere presa a maggioranza dei voti. (6) Una della due Parti contraenti potra' presentare una richiesta di chiarimento del lodo antro 15 giorni dalla data in cui esso e' stato ricevuto e detto chiarimento dovra' essere fornito entro 15 giorni da detta richiesta. (7) Il lodo del tribunale arbitrale sara' vincolante per le Parti contraenti. (8) Ciascuna Parte contraente dovra' sostenere il costo degli arbitri da essa nominati. Gli altri costi del tribunale arbitrale dovranno essere suddivisi equamente tra le Parti contraenti, ivi comprese le spese sostenute dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale nell'attuare le procedure di cui al comma (2) (b) del presente Articolo. (9) Le procedure definite ai commi (2)-(8) del presente Articolo non dovranno essere applicate alle controversie relative ai dazi doganali, alle accise e ad imposte ed oneri analoghi non basati sul costo dei servizi forniti all'arrivo.