(Accordo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                   Composizione delle controversie 
(1) Qualora insorga una  controversia  fra  le  Parti  contraenti  in
relazione all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le
Parti contraenti dovranno innanzitutto cercare  di  comporle  tramite
negoziato. 
(2) Qualora le Parti  contraenti  non  raggiungano  una  composizione
della controversia  tramite  negoziato,  essa  puo'  essere  da  loro
deferita a persona o ente che esse converranno o, su richiesta di una
Parte contraente, dovra'  essere  sottoposta  alla  decisione  di  un
tribunale arbitrale composto da tre arbitri che sara' costituito  nel
modo seguente: 
(a) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato,
ciascuna Parte contraente dovra' nominare un arbitro. Il cittadino di
uno stato che puo' essere  considerato  neutrale  in  relazione  alla
controversia, fungera' da presidente del tribunale e verra'  nominato
quale terzo arbitro con accordo degli  altri  due  arbitri  entro  60
giorni dalla nomina del secondo arbitro; 
(b) qualora,  nel  lasso  di  tempo  di  cui  sopra,  non  sia  stata
effettuata  alcuna  nomina,  una  delle  due  Parti  contraenti  puo'
richiedere   al   Presidente   del   Consiglio    dell'Organizzazione
dell'Aviazione Civile Internazionale di procedere alla  nomina  entro
trenta giorni. Qualora il Presidente ritenga di essere  cittadino  di
uno stato che non puo' essere considerato neutrale in relazione  alla
controversia, sara' il Vice-Presidente piu'  anziano,  qualificato  a
farlo in quanto non si trova nella stessa situazione del  Presidente,
a dover procedere alla nomina. 
(3) Fatto salvo quanto sancito nel  presente  Articolo  o  altrimenti
convenuto dalle  Parti  contraenti,  il  tribunale  arbitrale  dovra'
definire  i  limiti  della  sua  giurisdizione  e  stabilire  la  sua
procedura. Su istruzione del tribunale, o su richiesta di  una  Parte
contraente, dovra' essere indetta  una  conferenza  per  definire  le
questioni precise da arbitrare e le procedure specifiche  da  seguire
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  costituzione  del   tribunale
arbitrale. 
(4) Fatto salvo quanto altrimenti concordato dalle Parti contraenti o
prescritto dal tribunale arbitrale, ciascuna Parte contraente  dovra'
presentare un memorandum  entro  45  giorni  dalla  costituzione  del
tribunale arbitrale. Le risposte  dovranno  essere  fornite  dopo  60
giorni.  Il  tribunale  arbitrale  dovra'  tenere  una  audizione  su
richiesta di una delle due Parti contraenti, a sua discrezione, entro
trenta giorni dalla data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle
risposte. 
(5) Il tribunale arbitrale dovra',  se  possibile,  rendere  un  lodo
scritto entro trenta giorni dalla fine dell'audizione o, qualora  non
vi  sia  stata  alcuna  audizione,  dalla  data  in  cui  sono  state
presentate  le  risposte.  La  decisione  dovra'   essere   presa   a
maggioranza dei voti. 
(6) Una della due Parti contraenti potra' presentare una richiesta di
chiarimento del lodo antro 15 giorni dalla data in cui esso e'  stato
ricevuto e detto chiarimento dovra' essere fornito entro 15 giorni da
detta richiesta. 
(7) Il lodo del tribunale arbitrale sara'  vincolante  per  le  Parti
contraenti. 
(8) Ciascuna Parte contraente dovra' sostenere il costo degli arbitri
da essa nominati. Gli altri costi del  tribunale  arbitrale  dovranno
essere suddivisi equamente tra le Parti contraenti, ivi  comprese  le
spese sostenute dal Presidente o dal  Vice-Presidente  del  Consiglio
dell'Organizzazione    per    l'Aviazione    Civile    Internazionale
nell'attuare le procedure di  cui  al  comma  (2)  (b)  del  presente
Articolo. 
(9) Le procedure definite ai commi (2)-(8) del presente Articolo  non
dovranno  essere  applicate  alle  controversie  relative   ai   dazi
doganali, alle accise e ad imposte ed oneri analoghi non  basati  sul
costo dei servizi forniti all'arrivo.