(Accordo - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                             Cessazione 
Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi  momento  dare  preavviso
scritto all'altra di aver deciso di denunciare il  presente  Accordo.
Il presente Accordo dovra' cessare a mezzanotte  (nel  luogo  in  cui
viene ricevuta la notifica) immediatamente prima della  scadenza  del
primo anno dalla data  di  ricevimento  di  detto  preavviso  inviato
dall'altra Parte, a meno che detto preavviso non  venga  ritirato  di
comune accordo prima della fine di questo periodo.