ARTICOLO 2 Disposizioni della Convenzione di Chicago applicabile ai servizi aerei internazionali Nell'attuazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno agire in conformita' alle disposizioni della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ivi compresi gli allegati e gli emendamenti alla Convenzione o ai suoi allegati che si applicano ad entrambe le Parti contraenti, nella misura in cui queste disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.