(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
Disposizioni della Convenzione  di  Chicago  applicabile  ai  servizi
                        aerei internazionali 
Nell'attuazione del presente Accordo, le  Parti  contraenti  dovranno
agire  in  conformita'  alle  disposizioni  della  Convenzione  sulla
Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma  a  Chicago  il  7
dicembre 1944, ivi compresi  gli  allegati  e  gli  emendamenti  alla
Convenzione o ai suoi allegati che si applicano ad entrambe le  Parti
contraenti, nella misura in cui queste disposizioni sono  applicabili
ai servizi aerei internazionali.