ARTICOLO 6 Principi che regolano la gestione dei servizi concordati (1) Le linee aeree designate dalle Parti contraenti dovranno avere eque e pari opportunita' nella gestione dei servizi concordati sulle rotte specificate. (2) Nella gestione dei servizi concordati la linea aerea designata dalla Parte contraente dovra' tenere conto degli interessi della linea aerea designata dall'altra Parte in modo da non pregiudicare i servizi che quest'ultima fornisce in tutte o in parte delle stesse rotte. (3) I servizi concordati forniti dalla linea aerea designata dalle Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze di trasporto degli utenti sulle rotte specificate ed avere come primo obiettivo quello di fornire, con un ragionevole fattore di carico, una capacita' adeguata a soddisfare le attuali necessita' e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri e merci, ivi compresa posta, che provengono da o la cui destinazione e' il territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea. Disposizioni per il trasporto di passeggeri e merci, ivi compresa la posta, imbarcati e sbarcati nei punti sulle rotte specificate che non siano punti nel territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea dovranno essere effettuate in conformita' al principio generale che la capacita' dovra' essere correlata a: (a) esigenze di traffico da e verso il territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea; (b) esigenze di traffico della regione attraverso la quale passa il servizio concordato, tenendo conto degli altri Servizi aerei stabiliti dalle linee aeree degli stati che comprendono detta regione; e (c) esigenze di operazioni di lungo percorso. (4) La capacita' da fornire sulle rotte definite dovra' essere quella determinata di volta in volta di concerto dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.