(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
      Principi che regolano la gestione dei servizi concordati 
(1) Le linee aeree designate dalle Parti  contraenti  dovranno  avere
eque e pari opportunita' nella gestione dei servizi concordati  sulle
rotte specificate. 
(2) Nella gestione dei servizi concordati la  linea  aerea  designata
dalla Parte contraente dovra'  tenere  conto  degli  interessi  della
linea aerea designata dall'altra Parte in modo da non pregiudicare  i
servizi che quest'ultima fornisce in tutte o in  parte  delle  stesse
rotte. 
(3) I servizi concordati forniti dalla linea  aerea  designata  dalle
Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze
di trasporto degli utenti sulle rotte specificate ed avere come primo
obiettivo quello di fornire, con un ragionevole  fattore  di  carico,
una capacita' adeguata a soddisfare le attuali  necessita'  e  quelle
ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri e merci,  ivi
compresa posta, che  provengono  da  o  la  cui  destinazione  e'  il
territorio della Parte contraente che ha designato  la  linea  aerea.
Disposizioni per il trasporto di passeggeri e merci, ivi compresa  la
posta, imbarcati e sbarcati nei punti sulle rotte specificate che non
siano punti nel territorio della Parte contraente che ha designato la
linea aerea dovranno essere effettuate in  conformita'  al  principio
generale che la capacita' dovra' essere correlata a: 
(a) esigenze di  traffico  da  e  verso  il  territorio  della  Parte
contraente che ha designato la linea aerea; 
(b) esigenze di traffico della regione attraverso la quale  passa  il
servizio  concordato,  tenendo  conto  degli  altri   Servizi   aerei
stabiliti dalle linee aeree degli stati che comprendono detta 
regione; e 
(c) esigenze di operazioni di lungo percorso. 
(4) La capacita' da fornire sulle rotte definite dovra' essere quella
determinata  di  volta  in  volta   di   concerto   dalle   Autorita'
aeronautiche delle Parti contraenti.