ARTICOLO 8 Dazi doganali (1) Gli aeromobili che operano su servizi aerei internazionali gestiti dalla linea aerea designata da una Parte contraente, le dotazioni normali di bordo, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, inclusi i motori, e le provviste di bordo (ivi compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande e tabacchi) che si trovano a bordo di detto aeromobile dovranno, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, essere esentati sulla base della reciprocita' da tutti i tipi di dazi doganali, accise, imposte ed oneri analoghi purche' dette attrezzature e detti altri beni restino a bordo dell'aeromobile. (2) Le normali dotazioni di bordo, i carburanti ed oli lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, inclusi i motori, e le provviste di bordo (ivi compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande e tabacchi) portati da o per conto della linea aerea designata di una Parte contraente nel territorio dell'altra o imbarcati sull'aeromobile utilizzato da quella linea aerea designata e destinati al solo uso e consumo a bordo dell'aeromobile di detta linea, verranno esentati su base di reciprocita' da tutti i tipi di dazi doganali, acciase ed imposte ed oneri analoghi non basati sul costo dei servizi forniti, anche quando detti normali dotazioni di bordo ed altri beni devono essere utilizzati in un tratto della rotta al di sopra del territorio dell'altra Parte contraente. (3) I biglietti, le rotte ed il normale materiale pubblicitario distribuito gratuitamente dalla linea aerea designata da una Parte contraente portati nel territorio dell'altra da o per conto della linea aerea designata dovranno essere esentati dall'altra Parte contraente, su base di reciprocita', da tutti i tipi di dazi doganali, accise ed imposte ed oneri simili. (4) Potrebbe rendersi necessario tenere le normali dotazioni di bordo e gli altri articoli di cui ai commi (l), (2) e (3) del presente Articolo sotto la supervisione o il controllo delle Autorita' doganali dell'altra Parte contraente. (5) Le normali dotazioni di bordo e gli altri articoli di cui ai commi (1), (2) e (3) del presente Articolo possono essere sbarcati nel territorio dell'altra Parte contraente solo con il consenso delle Autorita' doganali di detta ultima Parte contraente. Dette dotazioni ed articoli aggiuntivi alle dotazioni ed articoli forniti ad una linea aerea designata da un'altra linea aerea che gode di esenzioni equivalenti da parte di detta ultima Parte contraente dovranno godere, su base di reciprocita', delle esenzioni di cui ai commi (1), (2) e (3) del presente Articolo; ma se non utilizzati o consumati dovranno essere riesportati o altrimenti eliminati in conformita' ai regolamenti doganali. Le Autorita' doganali di detta ultima Parte contraente potranno tuttavia chiedere che dette normali dotazioni di bordo e detti articoli vengano posti fino a quel momento sotto la loro supervisione. (6) I bagagli e le merci in transito diretto attraverso il territorio di una Parte contraente dovranno essere esenti, su base di reciprocita', da tutti i tipi di dazi doganali, accise, analoghe imposte ed oneri non basati sul costo dei servizi forniti.