(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                            Dazi doganali 
(1) Gli  aeromobili  che  operano  su  servizi  aerei  internazionali
gestiti dalla linea aerea  designata  da  una  Parte  contraente,  le
dotazioni  normali  di  bordo,  il  carburante,  i  lubrificanti,  il
materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, inclusi i  motori,
e le provviste di bordo (ivi compresi, a titolo di  esempio,  viveri,
bevande e tabacchi) che  si  trovano  a  bordo  di  detto  aeromobile
dovranno, all'arrivo  nel  territorio  dell'altra  Parte  contraente,
essere esentati sulla base della reciprocita' da tutti i tipi di dazi
doganali,  accise,  imposte   ed   oneri   analoghi   purche'   dette
attrezzature e detti altri beni restino a bordo dell'aeromobile. 
(2) Le normali dotazioni di bordo, i carburanti ed oli  lubrificanti,
il materiale tecnico di consumo,  i  pezzi  di  ricambio,  inclusi  i
motori, e le provviste di bordo (ivi compresi, a titolo  di  esempio,
viveri, bevande e tabacchi) portati da o per conto della linea  aerea
designata  di  una  Parte  contraente  nel  territorio  dell'altra  o
imbarcati sull'aeromobile utilizzato da quella linea aerea  designata
e destinati al solo uso e consumo a bordo  dell'aeromobile  di  detta
linea, verranno esentati su base di reciprocita' da tutti i  tipi  di
dazi doganali, acciase ed imposte ed oneri analoghi  non  basati  sul
costo dei servizi forniti, anche quando detti  normali  dotazioni  di
bordo ed altri beni devono essere utilizzati in un tratto della rotta
al di sopra del territorio dell'altra Parte contraente. 
(3) I biglietti, le  rotte  ed  il  normale  materiale  pubblicitario
distribuito gratuitamente dalla linea aerea designata  da  una  Parte
contraente portati nel territorio dell'altra da  o  per  conto  della
linea aerea  designata  dovranno  essere  esentati  dall'altra  Parte
contraente, su  base  di  reciprocita',  da  tutti  i  tipi  di  dazi
doganali, accise ed imposte ed oneri simili. 
(4) Potrebbe rendersi necessario tenere le normali dotazioni di bordo
e gli altri articoli di cui ai commi (l),  (2)  e  (3)  del  presente
Articolo  sotto  la  supervisione  o  il  controllo  delle  Autorita'
doganali dell'altra Parte contraente. 
(5) Le normali dotazioni di bordo e gli  altri  articoli  di  cui  ai
commi (1), (2) e (3) del presente Articolo  possono  essere  sbarcati
nel territorio dell'altra Parte contraente solo con il consenso delle
Autorita' doganali di detta ultima Parte contraente. Dette  dotazioni
ed articoli aggiuntivi alle dotazioni  ed  articoli  forniti  ad  una
linea aerea designata da un'altra linea aerea che gode  di  esenzioni
equivalenti da  parte  di  detta  ultima  Parte  contraente  dovranno
godere, su base di reciprocita', delle esenzioni di cui ai commi (1),
(2) e (3) del presente Articolo; ma se  non  utilizzati  o  consumati
dovranno essere riesportati o altrimenti eliminati in conformita'  ai
regolamenti doganali. Le Autorita' doganali  di  detta  ultima  Parte
contraente potranno tuttavia chiedere che dette normali dotazioni  di
bordo e detti articoli vengano posti fino a  quel  momento  sotto  la
loro supervisione. 
(6) I bagagli e le merci in transito diretto attraverso il territorio
di  una  Parte  contraente  dovranno  essere  esenti,  su   base   di
reciprocita', da tutti i tipi  di  dazi  doganali,  accise,  analoghe
imposte ed oneri non basati sul costo dei servizi forniti.