ARTICOLO 9 Sicurezza dell'aviazione (1) Ciascuna Parte contraente ribadisce che il suo obbligo nei confronti dell'altra Parte di salvaguardare la sicurezza dell'aviazione civile contro illecite interferenze e' parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente dovra', in particolare, agire in conformita' alle disposizioni di sicurezza dell'aviazione della Convenzione sui reati ed altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione del sequestro illecito di aereomobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971. (2) Ciascuna Parte contraente dovra' fornire all'altra Parte contraente, su sua richiesta, tutta l'assistenza necessaria per impedire il sequestro illecito di aerei civili ed altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, i loro passeggeri ed il loro equipaggio, gli aeroporti e le attrezzature di navigazione aerea e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. (3) Nelle loro reciproche relazioni le Parti contraenti agiranno in conformita' alle disposizioni applicabili di sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e denominate Allegati alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944. Ciascuna Parte contraente dovra' richiedere che gli operatori degli aeromobili figuranti nel suo registro o gli operatori aventi la loro sede principale d'affari o la residenza permanente nel suo territorio e gli operatori degli aeroporti sul suo territorio agiscano in conformita' a dette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Pertanto, ciascuna Parte contraente dovra' informare l'altra Parte delle differenze esistenti fra i propri regolamenti e la proprie prassi e le succitate disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione consentite da detta Convenzione. Ciascuna delle due Parti contraenti potra' richiedere consultazioni immediate con l'altra Parte contraente in qualsiasi momento per discutere gli effetti di dette differenze. (4) Ciascuna Parte contraente conviene che a detti operatori di aeromobili si possa chiedere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al comma (3) del presente Articolo richieste dall'altra Parte contraente per l'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio dell'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente dovra' far si' che misure adeguate siano effettivamente applicate entro il territorio al fine di proteggere l'aeromobile ed ispezionare i passeggeri, l'equipaggio, gli effetti personali, il bagaglio, il carico e le provviste di bordo durante l'imbarco e lo sbarco. Ciascuna Parte contraente dovra' anche considerare con favore le richieste provenienti dall'altra Parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una specifica minaccia. (5) Qualora si verifichi un incidente o la minaccia di sequestro illecito di aerei civili o altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, i loro passeggeri ed il loro equipaggio, gli aeroporti o le attrezzature di navigazione aerea, ciascuna Parte contraente dovra' collaborare con l'altra facilitando le comunicazioni e adottando opportuni provvedimenti per porre fine rapidamente ed in condizioni di sicurezza a detto incidente o detta minaccia. (6) Qualora una Parte contraente si discosti dalle disposizioni del presente Articolo in materia di sicurezza civile, l'altra Parte contraente puo' richiedere consultazioni immediate con la prima.