(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                      Sicurezza dell'aviazione 
(1) Ciascuna Parte  contraente  ribadisce  che  il  suo  obbligo  nei
confronti   dell'altra   Parte   di   salvaguardare   la    sicurezza
dell'aviazione  civile  contro   illecite   interferenze   e'   parte
integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente dovra', in
particolare, agire in  conformita'  alle  disposizioni  di  sicurezza
dell'aviazione della Convenzione sui reati ed altri atti  commessi  a
bordo di aeromobili, firmata a Tokyo  il  14  settembre  1963,  della
Convenzione  per  la   soppressione   del   sequestro   illecito   di
aereomobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della  Convenzione
per  la  soppressione  degli  atti  illeciti  contro   la   sicurezza
dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971. 
(2)  Ciascuna  Parte  contraente  dovra'  fornire   all'altra   Parte
contraente, su  sua  richiesta,  tutta  l'assistenza  necessaria  per
impedire il sequestro illecito di aerei civili ed altri atti illeciti
contro la sicurezza di detti aeromobili, i loro passeggeri ed il loro
equipaggio, gli aeroporti e le attrezzature di  navigazione  aerea  e
contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile. 
(3) Nelle loro reciproche relazioni le Parti contraenti  agiranno  in
conformita' alle disposizioni applicabili di sicurezza dell'aviazione
stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale  e
denominate   Allegati   alla   Convenzione   sull'Aviazione    Civile
Internazionale, aperta alla firma  a  Chicago  il  7  dicembre  1944.
Ciascuna Parte contraente dovra' richiedere che gli  operatori  degli
aeromobili figuranti nel suo registro o gli operatori aventi la  loro
sede principale d'affari o la residenza permanente nel suo territorio
e gli operatori  degli  aeroporti  sul  suo  territorio  agiscano  in
conformita'  a   dette   disposizioni   in   materia   di   sicurezza
dell'aviazione. Pertanto, ciascuna Parte contraente dovra'  informare
l'altra Parte delle differenze esistenti fra i propri  regolamenti  e
la proprie prassi e le succitate disposizioni in materia di sicurezza
dell'aviazione consentite da detta Convenzione.  Ciascuna  delle  due
Parti  contraenti  potra'  richiedere  consultazioni  immediate   con
l'altra Parte contraente  in  qualsiasi  momento  per  discutere  gli
effetti di dette differenze. 
(4) Ciascuna Parte contraente  conviene  che  a  detti  operatori  di
aeromobili si possa chiedere di osservare le disposizioni in  materia
di sicurezza dell'aviazione di cui al comma (3) del presente Articolo
richieste dall'altra Parte contraente per l'ingresso, la  partenza  o
la fase di permanenza sul  territorio  dell'altra  Parte  contraente.
Ciascuna Parte contraente dovra' far si' che  misure  adeguate  siano
effettivamente applicate entro il territorio al  fine  di  proteggere
l'aeromobile ed ispezionare i passeggeri, l'equipaggio,  gli  effetti
personali, il bagaglio, il carico e le  provviste  di  bordo  durante
l'imbarco  e  lo  sbarco.  Ciascuna  Parte  contraente  dovra'  anche
considerare con favore le richieste provenienti dall'altra  Parte  di
adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far  fronte  ad
una specifica minaccia. 
(5) Qualora si verifichi un incidente  o  la  minaccia  di  sequestro
illecito di aerei civili o altri atti illeciti contro la sicurezza di
detti aeromobili, i  loro  passeggeri  ed  il  loro  equipaggio,  gli
aeroporti o le attrezzature  di  navigazione  aerea,  ciascuna  Parte
contraente   dovra'   collaborare   con   l'altra   facilitando    le
comunicazioni e adottando  opportuni  provvedimenti  per  porre  fine
rapidamente ed in condizioni di sicurezza a detto incidente  o  detta
minaccia. 
(6) Qualora una Parte contraente si discosti dalle  disposizioni  del
presente Articolo in  materia  di  sicurezza  civile,  l'altra  Parte
contraente puo' richiedere consultazioni immediate con la prima.