Art. 2. Regime degli interventi a carattere umanitario 1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonche' delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto - legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15. 2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto - legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, con oneri a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio.