Art. 2.
            Regime degli interventi a carattere umanitario
  1.  Per consentire  la tempestiva  attuazione delle  iniziative del
presente  decreto,   nonche'  delle  altre  analoghe   iniziative  di
carattere umanitario  da attuarsi all'estero, comprese  quelle di cui
all'articolo  5  del  decreto  -   legge  24  aprile  1997,  n.  108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si
applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
  2.  Al   personale  dell'Ufficio  del   commissario  straordinario,
istituito con decreto del Presidente  della Repubblica 2 giugno 1997,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 153 del  12 giugno  1997, si
applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni
di  cui all'articolo  4 del  decreto -  legge 20  marzo 1997,  n. 60,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  19 maggio 1997,  n. 128,
come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile
1997, n.  108, convertito, con  modificazioni, dalla legge  20 giugno
1997, n.  174, con oneri  a carico delle ordinarie  disponibilita' di
bilancio.