Art. 2.
                 Cessioni delle eccedenze di imposta
                  nell'ambito del gruppo societario
  1. La cessione delle eccedenze d'imposta, quali somme a credito per
cui non  viene chiesto  in dichiarazione il  rimborso bensi'  il loro
riporto  per lo  scomputo dagli  importi delle  imposte eventualmente
dovute per  il periodo  d'imposta successivo,  puo' avere  ad oggetto
anche solo una  parte delle eccedenze dell'imposta  sul reddito delle
persone giuridiche  e dell'imposta locale  sui redditi; la  quota non
ceduta puo'  essere portata  in diminuzione dei  versamenti d'imposta
relativi agli esercizi  successivi o chiesta a rimborso.  L'ente o la
societa' cedente  indica nella predetta dichiarazione  dei redditi da
cui emerge il  credito di imposta ceduto, a pena  di inefficacia, gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi dei crediti ceduti.
  2.  Il cessionario  puo'  utilizzare le  eccedenze  ricevute per  i
versamenti, anche in acconto,  dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche o  dell'imposta locale sui  redditi i cui  termini scadono
contestualmente  o successivamente  alla data  in cui  il cedente  ha
presentato la dichiarazione  da cui le eccedenze  stesse emergono; la
parte  non utilizzata  puo'  essere  chiesta a  rimborso  in sede  di
dichiarazione dei redditi.
  3.   Il  cessionario   indica  nella   dichiarazione  dei   redditi
l'ammontare delle eccedenze ricevute, i soggetti cedenti e le date di
effettuazione delle  cessioni nonche', distintamente, la  parte delle
eccedenze utilizzate per il versamento  delle imposte cui la predetta
dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.
  4.  Per  le  cessioni  delle eccedenze  disciplinate  dal  presente
articolo si applicano le disposizioni  dell'articolo 1, comma 5, e la
responsabilita' in solido del cessionario  prevista dal comma 6 dello
stesso  articolo opera  a prescindere  dall'effettivo utilizzo  delle
eccedenze stesse.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 30 settembre 1997
                                                   Il Ministro: Visco
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
  registro n. 2 Finanze, foglio n. 296