Art. 2. Cessioni delle eccedenze di imposta nell'ambito del gruppo societario 1. La cessione delle eccedenze d'imposta, quali somme a credito per cui non viene chiesto in dichiarazione il rimborso bensi' il loro riporto per lo scomputo dagli importi delle imposte eventualmente dovute per il periodo d'imposta successivo, puo' avere ad oggetto anche solo una parte delle eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi; la quota non ceduta puo' essere portata in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi o chiesta a rimborso. L'ente o la societa' cedente indica nella predetta dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito di imposta ceduto, a pena di inefficacia, gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi dei crediti ceduti. 2. Il cessionario puo' utilizzare le eccedenze ricevute per i versamenti, anche in acconto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui le eccedenze stesse emergono; la parte non utilizzata puo' essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Il cessionario indica nella dichiarazione dei redditi l'ammontare delle eccedenze ricevute, i soggetti cedenti e le date di effettuazione delle cessioni nonche', distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. 4. Per le cessioni delle eccedenze disciplinate dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 5, e la responsabilita' in solido del cessionario prevista dal comma 6 dello stesso articolo opera a prescindere dall'effettivo utilizzo delle eccedenze stesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 settembre 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997 registro n. 2 Finanze, foglio n. 296