Art. 2.
  1. L'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  50  (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni).  -  1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate  dall'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale delle
pubbliche  amministrazioni  - ARAN, agli effetti della contrattazione
collettiva  nazionale.  L'ARAN  esercita a livello nazionale, in base
agli  indirizzi  ricevuti  ai  sensi  degli  articoli  46  e 51, ogni
attivita'  relativa  alle  relazioni sindacali, alla negoziazione dei
contratti    collettivi    e    alla   assistenza   delle   pubbliche
amministrazioni  ai  fini  dell'uniforme  applicazione  dei contratti
collettivi.  Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell'attuazione  della  legge  12  giugno  1990,  n. 146, gli accordi
nazionali  sulle  prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2
della legge citata.
  2.  Le  pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite   intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata  anche
collettivamente  ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso  ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione    all'articolazione    della   contrattazione   collettiva
integrativa  nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  possono  essere  costituite, anche per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o
pluriregionale.
  3.   L'ARAN   cura   le   attivita'   di   studio,  monitoraggio  e
documentazione    necessarie   all'esercizio   della   contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai
comitati  di  settore  e alle commissioni parlamentari competenti, un
rapporto  sull'evoluzione  delle  retribuzioni  di fatto dei pubblici
dipendenti.   A  tal  fine  l'ARAN  si  avvale  della  collaborazione
dell'ISTAT  per  l'acquisizione  di informazioni statistiche e per la
formulazione  di  modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai
dati  raccolti  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  in  sede  di  predisposizione del bilancio
dello  Stato,  del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi  di  cassa  e  relativi  agli aspetti riguardanti il costo del
lavoro pubblico.
  4.  Per  il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali   e  sulla  contrattazione  collettiva  integrativa,  viene
istituito  presso  l'ARAN,  un  apposito  osservatorio a composizione
paritetica.  I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati
di  settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
  5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro  cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la
indicazione  delle  modalita'  di  copertura  dei  relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
  6.   Il  comitato  direttivo  dell'ARAN  e'  costituito  da  cinque
componenti  ed  e'  nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, designa tre
dei   componenti,  tra  i  quali,  sentita  la  Conferenza  unificata
Statoregioni  e  Statocitta',  il presidente. Degli altri componenti,
uno  e'  designato  dalla  Conferenza  dei presidenti delle regioni e
l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
  7.  I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in  materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei   alla   pubblica   amministrazione,  e  nominati  ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura
in   carica   quattro   anni  e  i  suoi  componenti  possono  essere
riconfermati.  Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non
possono  far  parte  del  comitato  persone  che  rivestano incarichi
pubblici  elettivi  o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali    ovvero    che   ricoprano   rapporti   continuativi   di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
   8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
  a)  delle  risorse  derivanti  da  contributi  posti a carico delle
singole  amministrazioni  dei  vari  comparti,  corrisposti in misura
fissa  per  dipendente  in  servizio.  La misura annua del contributo
individuale  e'  concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento
di  cui  all'articolo  46,  comma 5, ed e' riferita a ciascun biennio
contrattuale;
  b)  di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per
le  altre  prestazioni  eventualmente  richieste,  poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgano.
  9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
  a)  per  le  amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la
previsione  di  spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo
dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
  b)  per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema
di  trasferimenti  da  definirsi  tramite decreti del Ministro per la
funzione  pubblica  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica e, a seconda del comparto,
dei  Ministri  competenti,  nonche',  per  gli  aspetti  di interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Statoregioni e Statocitta'.
  10.  L'ARAN  ha  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico. Ha
autonomia  organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al
comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I  regolamenti  sono  soggetti  al  controllo  del Dipartimento della
funzione   pubblica   da   esercitarsi   entro  quindici  giorni  dal
ricevimento  degli  stessi.  La  gestione  finanziaria e' soggetta al
controllo consuntivo della Corte dei conti.
  11.  Il  ruolo  del personale dipendente dell'ARAN e' costituito da
cinquanta  unita'  ripartite  tra  il  personale  dei livelli e delle
qualifiche  dirigenziali  in  base ai regolamenti di cui al comma 10.
Alla  copertura  dei  relativi  posti  si  provvede nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a tempo determinato, regolati
dalle norme di diritto privato.
  12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di venticinque
unita' di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle
pubbliche  amministrazioni  rappresentate,  in posizione di comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento economico delle
amministrazioni  di  provenienza.  Ad essi sono attribuite dall'ARAN,
secondo  le  disposizioni  contrattuali  vigenti, le voci retributive
accessorie,  ivi  compresa  la  produttivita'  per  il  personale non
dirigente  e  per  i  dirigenti  la  retribuzione  di  posizione e di
risultato.  Il  collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo
e'   disposto  secondo  le  disposizioni  vigenti  nonche'  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  14,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127.
L'ARAN   puo'  utilizzare,  sulla  base  di  apposite  intese,  anche
personale  direttamente  messo a disposizione dalle amministrazioni e
dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di
bilancio,  l'ARAN  puo'  avvalersi di esperti e collaboratori esterni
con  modalita'  di  rapporto  stabilite con i regolamenti adottati ai
sensi del comma 10.
  13.  In  sede  di  prima applicazione del comma 11, il personale in
servizio  presso  l'ARAN  da  almeno  un anno alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   puo'   presentare   richiesta  di
trasferimento  all'ARAN  entro il termine da questa fissato, ai sensi
della  normativa  vigente. Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad
apposita  selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per
la  qualifica  ricoperta  nell'amministrazione  di appartenenza e con
salvaguardia del trattamento economico in godimento.
  14.  Sino  all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale
in  posizione  di  comando  e  fuori  ruolo  nei limiti massimi delle
tabelle  previste  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
  15.  In  via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato
nell'importo  complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato
di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  16.  Le  regioni  a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi,  per  la  contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie  tecniche  istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.".
 
           Note all'art. 2:
            -    L'art.  50   del D.Lgs.   3 febbraio   1993, n.  29,
          sostituito  dal decreto legislativo qui pubblicato, era  il
          seguente:
            "Art. 50  (Agenzia per le  relazioni sindacali). - 1.  E'
          istituita l'agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale
          delle     pubbliche amminstrazioni, dotata  di personalita'
          giuridica e  sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica.  L'agenzia   rappresenta, a livello nazionale, in
          sede    di  contrattazione  collettiva,   le      pubbliche
          amministrazioni.    Ha   lo   scopo di  assicurare  che  la
          disciplina contrattuale  e  le retribuzioni dei  dipendenti
          garantiscano il maggiore  rendimento dei  servizi  pubblici
          per la collettivita', con il minore onere per essa.
            2.   Il  comitato direttivo  dell'agenzia  e'  costituito
          da    cinque  componenti    nominati  con    decreto    del
          Presidente      del  Consiglio     dei  Ministri,    previa
          deliberazione  del Consiglio  dei Ministri.  Uno di essi e'
          designato dalla  Conferenza dei  presidenti delle   regioni
          e  delle   province  autonome    di  Trento  e  di  Bolzano
          e    un    altro  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
          d'Italia.
            3.  I componenti sono scelti  tra esperti di riconosciuta
          competenza in materia di relazioni sindacali  e di gestione
          del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
          e nominati ai sensi dell'art.  31 della  legge 23    agosto
          1988,    n.  400.  Non    possono  far   parte del comitato
          persone che  rivestano cariche  pubbliche elettive,  ovvero
          cariche  in    partiti  politici  o     in  sindacati   dei
          lavoratori,  nonche'  coloro che abbiano avuto nel  biennio
          precedente od  abbiano  incarichi  direttivi  o    rapporti
          continuativi  di  collaborazione    o  di consulenza con le
          predette organizzazioni. Il    comitato  dura  in    carica
          quattro  anni  e    i  suoi    componenti  possono   essere
          riconfermati.   Il comitato delibera  a  maggioranza    dei
          componenti ed elegge, al  suo interno, un presidente.
            4.  L'agenzia  si  attiene  alle  direttive impartite dal
          Presidente del Consiglio  dei   Ministri,   previa   intesa
          con      le   amministrazioni regionali   per il  personale
          dipendente  dalle regioni   e dagli   enti  regionali,    e
          previo  parere   delle   province   e   dei comuni  per  il
          personale  rispettivamente   dipendente.   L'intesa   delle
          regioni    e' espressa   dalla  Conferenza  dei  presidenti
          delle  regioni  e  delle province autonome  di Trento e  di
          Bolzano.  Il parere dei   comuni e'  reso,  entro  quindici
          giorni  dalla  richiesta  scaduti  i  quali  il  parere  si
          intende   favorevole,  dall'Associazione  nazionale     dei
          comuni  d'Italia  e quello delle province dall'Unione delle
          province d'Italia.  L'agenzia  deve  motivare le  decisioni
          assunte      in   difformita'      del   parere        reso
          dall'Associazione    nazionale    dei   comuni  d'Italia  e
          dall'Unione delle province d'Italia.
            5. Le   direttive indicano,   tra  l'altro,    i  criteri
          generali  della  disciplina    contrattuale  del   pubblico
          impiego e  delle sue  vicende modificative;    i    criteri
          di      inquadramento;    le     disponibilita' finanziarie
          totali,  con riferimento  ai documenti   di  programmazione
          finanziaria   e di  bilancio approvati  dal Parlamento,  ed
          il  totale della spesa per   retribuzioni;  i  criteri  per
          l'attribuzione,  in  sede di contrattazione  decentrata, di
          voci  della  retribuzione    legate  ai  rendimenti  e   ai
          risultati  del  personale e della gestione complessiva; gli
          "standards"  di  rendimento  e  di risultato  e  i  criteri
          per verificarli.
            6. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di   Trento   e  Bolzano     possono     avvalersi    della
          rappresentanza    o    dell'assistenza  dell'agenzia  nella
          contrattazione collettiva.
            7.      Le      pubbliche      amministrazioni    possono
          avvalersi,      nella  contrattazione            collettiva
          decentrata,       dell'attivita'    di rappresentanza e  di
          assistenza dell'agenzia alle  cui direttive sono tenuti  in
          ogni caso a conformarsi.
            8.     Per    l'organizzazione    ed  il    funzionamento
          dell'agenzia,    con  decreto    del  Presidente      della
          Repubblica,    e' emanato,  entro trenta giorni  dalla data
          di entrata  in  vigore del  presente decreto,  su  proposta
          del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  sentita  la
          conferenza  dei  presidenti delle regioni  e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano,  apposito  regolamento  ai
          sensi  dell'art.  17 della legge  23 agosto  1988,  n. 400.
          Con  tale    decreto    e'  istituito    un  comitato    di
          coordinamento  i   cui   componenti   sono designati  dalle
          rappresentanze     dei     comparti     di   contrattazione
          collettiva   e   sono definite altresi' le  norme dirette a
          disciplinare  la gestione delle spese,  poste a  carico  di
          un  fondo da  iscriversi  in un   apposito  capitolo  dello
          stato    di  previsione  della spesa   della Presidenza del
          Consiglio   dei Ministri.   La   gestione finanziaria    e'
          sottoposta  al controllo consuntivo della Corte dei conti.
            9.  L'agenzia  si  avvale  per  lo svolgimento dei propri
          compiti di non piu' di 25 dipendenti delle  amministrazioni
          pubbliche  in  posizione  di  comando  o    di  fuori ruolo
          provenienti  dalle amministrazioni statali,  regionali    e
          locali    e di   non piu'  di cinque  esperti, utilizzabili
          nelle forme  e per  le esigenze  previste nel   regolamento
          di    cui  al comma 8.  I dipendenti comandati  o collocati
          fuori  ruolo conservano stato   giuridico  e    trattamento
          economico   delle amministrazioni  di provenienza, a carico
          di  queste     ultime.  Dopo  un   biennio   di   attivita'
          dell'agenzia,    si provvede,  con regolamento,  valutati i
          carichi  di  lavoro,  a  modificare   il   contingente   di
          personale".
            -  L'art.  2  della  legge  12 giugno 1990, n. 146, e' il
          seguente:
            "Art.  2.  -  1.  Nell'ambito     dei  servizi   pubblici
          essenziali  indicati nell'art.   1 il  diritto di  sciopero
          e'   esercitato nel   rispetto di misure     dirette      a
          consentire      l'erogazione        delle       prestazioni
          indispensabili per garantire le finalita' di cui al comma 2
          dell'art.   1, con un preavviso minimo  non    inferiore  a
          quello  previsto nel comma 5   del  presente   articolo   e
          con    l'indicazione  della    durata  dell'astensione  dal
          lavoro.  Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale
          dell'esercizio  del  diritto di  sciopero debbono  comunque
          prevedere un termine di preavviso  non inferiore  a  quello
          indicato  al  comma   5, nonche'   contenere  l'indicazione
          preventiva della   durata delle  singole    astensioni  dal
          lavoro  ed  assicurare    in  ogni    caso  un  livello  di
          prestazioni  contabile con le finalita' di cui  al comma  2
          dell'art.   1,   prevedendo   le   sanzioni   in   caso  di
          inosservanza.
            2.    Le amministrazioni   e le   imprese erogatrici  dei
          servizi,   nel rispetto del diritto  di  sciopero  e  delle
          finalita'  indicate  dal  comma  2    dell'art.  1,   ed in
          relazione alla   natura del   servizio ed    alle  esigenze
          della sicurezza,  concordano,  nei  contratti collettivi  o
          negli  accordi    di cui alla  legge 29 marzo  1983, n. 93,
          nonche' nel regolamento  di servizio,  da emanarsi  in base
          agli  accordi    con  le  rappresentanze          sindacali
          aziendali      o    con     gli   organismi rappresentativi
          del personale,  di  cui all'art.  25 della  medesima legge,
          sentite    le    organizzazioni      degli    utenti,    le
          prestazioni  indispensabili  che sono tenute ad assicurare,
          nell'ambito dei servizi di cui  all'art. 1, le  modalita' e
          le  procedure di erogazione  e le altre misure dirette    a
          consentire gli adempimenti di cui  al comma 1 del  presente
          articolo.    Tali   misure   possono disporre  l'astensione
          dallo  sciopero  di  quote    strettamente  necessarie   di
          lavoratori  tenuti alle   prestazioni   ed   indicare,   in
          tal   caso,   le    modalita'    per  l'individuazione  dei
          lavoratori   interessati, ovvero possono disporre forme  di
          erogazione  periodica.  Le amministrazioni  e  le   imprese
          erogatrici  dei    servizi  di    trasporto sono   tenute a
          comunicare agli utenti, contestualmente  alla pubblicazione
          degli orari  dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
          saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
          orari, come risultano definiti dagli  accordi  previsti  al
          presente comma.
            3.  I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento
          ai servizi pubblici  essenziali  di   cui   all'art.   1  o
          che    vi    aderiscono,    i  lavoratori che esercitano il
          diritto di sciopero,  le  amministrazioni  e    le  imprese
          erogatrici  dei    servizi  sono   tenuti all'effettuazione
          delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle
          modalita' e delle procedure di erogazione e    delle  altre
          misure di cui al comma 2.
            4.    La  commissione    di    cui all'art.   12   valuta
          l'idoneita'  delle prestazioni  individuate ai  sensi   del
          comma  2.   A  tale scopo,  le determinazioni pattizie ed i
          regolamenti   di   servizio    nonche'    i    codici    di
          autoregolamentazione    e  le   regole di condotta  vengono
          comunicati tempestivamente alla commissione  a  cura  delle
          parti interessate.
            5.    Al    fine  di  consentire  all'amministrazione   o
          all'impresa  erogatrice  del  servizio  di  predisporre  le
          misure  di  cui  al  comma 2 ed allo  scopo,  altresi',  di
          favorire   lo   svolgimento   di   eventuali  tentativi  di
          composizione  del  conflitto  e di consentire all'utenza di
          usufruire di servizi alternativi, il preavviso   di cui  al
          comma  1  non  puo'  essere  inferiore  a dieci giorni. Nei
          contratti collettivi, negli accordi  di  cui   alla   legge
          29  marzo   1983,   n.   93,   nonche'  nei regolamenti  di
          servizio  da emanarsi   in   base agli   accordi  con    le
          rappresentanze   sindacali   aziendali   o   gli  organismi
          rappresentativi di cui  all'art.  25 della  medesima  legge
          possono essere  determinati termini superiori.
            6.  Le    amministrazioni  o  le   imprese erogatrici dei
          servizi    di  cui  all'art.  1  sono  tenute   a      dare
          comunicazione  agli  utenti,  nelle  forme adeguate, almeno
          cinque giorni  prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e
          dei  tempi  di  erogazione  dei  servizi  nel  corso  dello
          sciopero  e  delle    misure per   la riattivazione   degli
          stessi;   debbono, inoltre, garantire  e  rendere  nota  la
          pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione  dal
          lavoro    sia      terminata.    Il     servizio   pubblico
          radiotelevisivo    e'    tenuto    a    dare     tempestiva
          diffusione    a   tali comunicazioni, fornendo informazioni
          complete sull'inizio, la durata, le  misure alternative   e
          le    modalita'  dello    sciopero  nel    corso di tutti i
          telegiornali e giornali radio.  Sono inoltre tenuti a  dare
          le  medesime    informazioni  i    giornali  quotidiani   e
          le     emittenti radiofoniche   e   televisive    che    si
          avvalgano  di  finanziamenti  o, comunque, di  agevolazioni
          tariffarie,  creditizie o   fiscali previste da leggi dello
          Stato.
            7.  Le disposizioni  del  presente articolo  in  tema  di
          preavviso  minimo  e   di indicazione della  durata non  si
          applicano nei  casi di astensione  dal lavoro   in   difesa
          dell'ordine    costituzionale,  o   di protesta per   gravi
          eventi lesivi  dell'incolumita'    e  della  sicurezza  dei
          lavoratori".
            -  L'art.  31  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e' il
          seguente:
            "Art. 31 (Consiglieri  ed esperti). - 1. Le  funzioni  di
          direzione,  di  collaborazione  e  di  studio    presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri   sono   svolte    da
          consiglieri    secondo   l'organico   di   cui all'allegata
          tabella A. In tale organico  non e' compreso  il  posto  di
          capo ufficio stampa.
            2.    I  dipendenti    di amministrazioni   diverse dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei    Ministri  chiamati    ad
          esercitare  le    funzioni  predette  sono    collocati  in
          posizione   di   comando  o    fuori    ruolo  presso    la
          Presidenza,  salvo che   l'incarico sia a tempo parziale  e
          consenta   il   normale   espletamento    delle    funzioni
          dell'ufficio di appartenenza.
            3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
          incarichi  agli  esperti  sono disposti dal  Presidente del
          Consiglio dei Ministri o dai Ministri    senza  portafoglio
          nell'ambito della  dotazione di cui alla tabella  A e sulla
          base  della  ripartizione   numerica stabilita, con proprio
          decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
            4. I decreti di conferimento    di  incarico  ad  esperti
          nonche'  quelli relativi  a dipendenti  di  amministrazioni
          pubbliche diverse  dalla Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri o  di  enti  pubblici,  con qualifica dirigenziale
          o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non    siano  confermati entro tre mesi  dal giuramento del
          Governo, cessano di avere effetto.
            5.  Il   conferimento delle   qualifiche dirigenziali del
          ruolo della Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri  e'
          effettuato  secondo  le disposizioni vigenti in materia per
          le amministrazioni dello Stato".
            -  L'art. 17,   comma 14, della legge  15 maggio 1997, n.
          127, e' il seguente: "14. Nel caso in  cui disposizioni  di
          legge  o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di    appartenenza     sono   tenute    ad   adottare    il
          provvedimento di fuori ruolo o di  comando  entro  quindici
          giorni dalla richiesta".
            Il  D.P.R.    25 gennaio   1994, n. 144,  come modificato
          dall'art. 8, comma  4,  della    legge  15   maggio   1997,
          n.     127,   recepisce  il "Regolamento recante  norme per
          l'organizzazione ed  il funzionamento dell'agenzia       la
          rappresentanza        negoziale      delle        pubbliche
          amministrazioni".