Art. 4. 1. L'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Art. 51 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. 2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. 3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 -bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Statoregioni e con la Conferenza Stato - citta'. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti. 5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certiticazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. 7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.".
Note all'art. 4: - L'art. 51 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente: "Art. 51 (Procedimento di contrattazione). - 1. L'agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimita' e la compatibilita' economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. 3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche e' autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, copia dei contratti collettivi decentrati. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale. 4. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economicofinanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime". - L'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente: "Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziara. A tal fine il Governo presenta alle Camere: a) entro il 15 maggio il documento di programmazione economicofinanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle regioni; b) entro il 31 luglio il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente che viene, altresi', trasmesso alle regioni; c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. 2. La Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 31 maggio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 settembre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento".