Art. 4.
  1. L'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  51  (Procedimento  di  contrattazione  collettiva). - 1. Gli
indirizzi  per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati
dai  comitati  di  settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli
altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli
atti  di  indirizzo  delle  amministrazioni  diverse dallo Stato sono
sottoposti  al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le
sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli  aspetti  riguardanti la
compatibilita'  con  le  linee  di  politica  economica e finanziaria
nazionale.
  2.  L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo
sullo svolgimento delle trattative.
  3.  Raggiunta  l'ipotesi  di  accordo,  l'ARAN acquisisce il parere
favorevole  del  comitato  di  settore sul testo contrattuale e sugli
oneri  finanziari  diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei
bilanci  delle  amministrazioni  interessate.  Il comitato di settore
esprime,  con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio
parere  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  il  parere e'
espresso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tramite il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
  4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di accordo, il
giorno  successivo  l'ARAN  trasmette  la  quantificazione  dei costi
contrattuali  alla  Corte  dei  conti ai fini della certificazione di
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui  all'articolo  1  -bis  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e
successive    modificazioni.    La    Corte   dei   conti   certifica
l'attendibilita'  dei costi quantificati e la loro compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal
fine  elementi  istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica.  La
designazione  degli  esperti,  per  la  certificazione  dei contratti
collettivi  delle  amministrazioni delle regioni e degli enti locali,
avviene  previa  intesa  con  la  Conferenza  Statoregioni  e  con la
Conferenza  Stato  -  citta'.  Gli  esperti  sono  nominati prima che
l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
  5.  La  Corte  dei  conti  delibera  entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione  della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al
comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il  Presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il contratto
collettivo.
  6.  Se  la  certificazione  della  Corte dei conti non e' positiva,
l'ARAN,  sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  assume  le  iniziative  necessarie  per  adeguare  la
quantificazione  dei costi contrattuali ai fini della certiticazione,
ovvero,  qualora  non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
  7.  In  ogni  caso, la procedura di certificazione deve concludersi
entro  quaranta  giorni  dall'ipotesi  di accordo, decorsi i quali il
presidente  dell'ARAN  ha mandato di sottoscrivere definitivamente il
contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura
delle trattative ai sensi del comma precedente.".
 
           Note all'art. 4:
            -    L'art.  51   del D.Lgs.   3 febbraio   1993, n.  29,
          sostituito  dal decreto legislativo qui pubblicato, era  il
          seguente:
            "Art.  51    (Procedimento  di  contrattazione).    -  1.
          L'agenzia  di cui all'art. 50, entro cinque   giorni  dalla
          conclusione  delle  trattative, trasmette     al   Governo,
          ai    fini     dell'autorizzazione    alla  sottoscrizione,
          il    testo     concordato   dei     contratti   collettivi
          nazionali  di  cui agli  articoli  45  e  46, corredato  da
          appositi  prospetti  contenenti   l'individuazione      del
          personale  interessato, dei costi  unitari  e  degli  oneri
          riflessi  del  trattamento  economico previsto, nonche'  la
          quantificazione      complessiva   della  spesa  diretta  e
          indiretta,     ivi   compresa   quella    rimessa      alla
          contrattazione decentrata. Il Governo, nei  quindici giorni
          successivi,  si  pronuncia  in  senso  positivo o negativo,
          tenendo conto fra l'altro degli effetti  applicativi    dei
          contratti    collettivi  anche    decentrati  relativi   al
          precedente periodo  contrattuale e  della conformita'  alle
          direttive impartite   dal Presidente   del Consiglio    dei
          Ministri.  Decorso tale termine l'autorizzazione si intende
          rilasciata.  Per  quanto  attiene ai contratti   collettivi
          riguardanti   il  personale   dipendente   dalle regioni  e
          dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con
          le      amministrazioni   regionali,     espressa     dalla
          Conferenza     dei presidenti  delle    regioni  e    delle
          province autonome  di Trento  e di Bolzano.
            2. L'autorizzazione  di cui al  comma 1 e' sottoposta  al
          controllo  della  Corte   dei conti,  la quale  ne verifica
          la legittimita'  e la compatibilita'   economica      entro
          quindici    giorni   dalla    data  di ricezione, decorsi i
          quali il controllo si  intende effettuato senza rilievi.
            3.   Per  i    contratti    collettivi  decentrati,    la
          sottoscrizione    da parte delle  amministrazioni pubbliche
          e' autorizzata,   nei  quindici  giorni  successivi    alla
          conclusione   delle trattative, nei  limiti di cui all'art.
          45, comma 4,  con atto dell'organo di  vertice previsto dai
          rispettivi        ordinamenti.    L'autorizzazione     alla
          sottoscrizione  e' sottoposta al controllo preventivo degli
          organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere
          effettuato entro quindici giorni dalla data  di  ricezione,
          decorsi  i  quali  il controllo si intende effettuato senza
          rilievi.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono   tenute   a
          trasmettere   all'agenzia  di    cui  all'art.    50,  alla
          Presidenza del    Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
          della  funzione pubblica ed  al Ministero del tesoro, copia
          dei contratti collettivi decentrati.  Non  puo'  essere  in
          ogni   caso   autorizzata  la sottoscrizione  di  contratti
          collettivi decentrati  che comportano,  anche a  carico  di
          esercizi   successivi,   impegni   di  spesa  eccedenti  le
          disponibilita'   finanziarie   definite    dal    contratto
          collettivo nazionale.
            4.  Non    puo'  essere  in    ogni  caso  autorizzata la
          sottoscrizione di contratti  collettivi    che  comportano,
          direttamente     o  indirettamente,  anche  a    carico  di
          esercizi successivi,  impegni di  spesa eccedenti  rispetto
          a   quanto  stabilito   nel  documento   di  programmazione
          economicofinanziaria     approvato     dal      Parlamento,
          nella   legge finanziaria e   nel provvedimento  collegato,
          nonche'    nel  bilancio. In nessun   caso  possono  essere
          previsti oneri  aggiuntivi  diretti   o indiretti,    oltre
          il    periodo      di   validita'   dei     contratti,   in
          particolare per effetto della  decorrenza  dei  benefici  a
          regime".
            -  L'art.  1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il
          seguente:
            "Art.    1-bis      (Strumenti    di       programmazione
          finanziaria     e   di bilancio). - 1. L'impostazione delle
          previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello   Stato
          e'  ispirata al   metodo della programmazione finanziara. A
          tal fine il Governo presenta alle Camere:
            a)    entro    il    15    maggio  il    documento     di
          programmazione  economicofinanziaria,  che viene, altresi',
          trasmesso alle regioni;
            b)   entro il   31 luglio   il disegno    di  legge    di
          approvazione    del  bilancio  annuale    e  del   bilancio
          pluriennale a   legislazione vigente che  viene,  altresi',
          trasmesso alle regioni;
            c)    entro il   30   settembre   il disegno   di   legge
          finanziaria,  la relazione  previsionale  e  programmatica,
          il   bilancio   pluriennale programmatico, i  disegni    di
          legge  collegati  alla    manovra di finanza pubblica   con
          decorrenza dal   primo   anno   considerato nel    bilancio
          pluriennale.
            2.  La  Commissione interregionale  prevista dall'art. 13
          della legge 16 maggio  1970, n. 281, esprime    il  proprio
          parere  sui  documenti di cui alla lettera  a) del comma 1,
          entro il 31 maggio, e  di cui alla lettera b) del  medesimo
          comma, entro il 15 settembre,  e lo comunica al Governo  ed
          al Parlamento".