Art. 5.
  1. L'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  52  (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva
nelle  amministrazioni  pubbliche  e verifica). - 1. Il Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, previa intesa
espressa  dalla Conferenza unificata Stato - regioni e Stato - citta'
per i conttatti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di
cui  all'articolo  46,  terzo  comma,  lettera a), quantifica l'onere
derivante  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale con specifica
indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di
quello  al  quale  provvedono,  nell'ambito  delle disponibilita' dei
rispettivi  bilanci,  le  altre  pubbliche amministrazioni. L'onere a
carico  del bilancio dello Stato e' determinato con apposita norma da
inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'articolo 12 della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione  degli  oneri  nonche'  l'indicazione della copertura
complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'  contrattuale,
prevedendo   con  apposite  clausole  la  possibilita'  di  prorogare
l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero   di   sospenderne
l'esecuzione  parziale  o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa.
  3.  La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
apposito  fondo  dello  stato di previsione del Ministero del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione   economica   in  ragione
dell'ammontare  complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti  di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri
decreti,  le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta  a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova
istituzione,  per  il  personale dell'amministrazione statale, ovvero
mediante  trasferimento  ai  bilanci delle amministrazioni autonome e
degli  enti  in  favore  dei quali sia previsto l'apporto finanziario
dello  Stato  a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono
le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
  4.  Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono
trovare   specifica  allocazione  nelle  entrate  dei  bilanci  delle
amministrazioni   ed   enti  beneficiari,  per  essere  assegnate  ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi  bilanci.  I  relativi
stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita  non  possono  essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
  5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva   integrativa   con   i   vincoli  di  bilancio  ai  sensi
dell'articolo  45,  comma  4, e' effettuato dal collegio dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo
20.".
 
           Note all'art. 5:
            -    L'art.  52   del D.Lgs.   3 febbraio   1993, n.  29,
          sostituito  dal decreto legislativo qui pubblicato, era  il
          seguente:
            "Art.  52  (Disponibilita'    finanziarie  destinate alla
          contrattazione collettiva  nelle  amministrazioni pubbliche
          e  verifica).  - 1.   Il Ministero del  tesoro,    per  gli
          aspetti  di    interesse  regionale  previa intesa con   le
          amministrazioni  regionali, espressa  dalla Conferenza  dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento e di Bolzano,  quantifica  l'onere  derivante  dalla
          contrattazione  collettiva  con  specifica   indicazione di
          quello  da porre a carico  del bilancio dello  Stato  e  di
          quello     al    quale  provvedono,    nell'ambito    delle
          disponibilita' dei  rispettivi bilanci le   amministrazioni
          pubbliche.    L'onere  a carico del bilancio dello Stato e'
          determinato con apposita norma   da inserire   nella  legge
          finanziaria, ai  sensi dell'art.  11 della  legge 5  agosto
          1978,      n.  468,     e  successive     modificazioni  ed
          integrazioni.
            2. Il  Presidente del  Consiglio dei Ministri,   per  gli
          aspetti  di  interesse  regionale    previa  intesa  con le
          amministrazioni regionali, espressa  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e   delle province  autonome  di
          Trento  e  di Bolzano,  impartisce all'agenzia le direttive
          per  i  rinnovi  dei contratti  collettivi,  indicando   in
          particolare  le  risorse complessivamente disponibili per i
          comparti, i criteri generali   della distribuzione    delle
          risorse  al    personale ed ogni  altro elemento  utile  in
          ordine  al  rispetto degli  indirizzi impartiti.
            3.  I contratti  collettivi  sono corredati  da  appositi
          prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo  di  validita'   contrattuale,   prevedendo      la
          possibilita'    di  prorogare   l'efficacia temporale   del
          contratto, ovvero  di sospenderne l'esecuzione parziale   o
          totale,  in caso  di accertata  esorbitanza  dai limiti  di
          spesa. Essi  possono prevedere la  richiesta, da  parte del
          Presidente  del     Consiglio  dei  Ministri   o      dalle
          organizzazioni      sindacali  firmatarie    dei  contratti
          collettivi, al nucleo di valutazione della  spesa  relativa
          al   pubblico  impiego,  istituito  presso  il    Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro  dall'art.  10   della
          legge    30 dicembre   1991,   n.   412,   di controllo   e
          certificazione  dei costi   esorbitanti sulla   base  delle
          rilevazioni    effettuate dalla  Ragioneria generale  dello
          Stato,   dal Dipartimento    della  funzione    pubblica  e
          dall'Istituto  nazionale   di statistica.   Il   nucleo  si
          pronuncia entro   quindici   giorni    dalla  richiesta.  I
          compiti  affidati dal presente comma  al predetto nucleo di
          valutazione  sono sostitutivi   dei compiti originariamente
          previsti dal citato art. 10.
            4. La spesa posta a carico  del bilancio dello  Stato  e'
          iscritta  in  apposito fondo dello stato di  previsione del
          Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo.
          In   esito alla sottoscrizione  dei  singoli  contratti  di
          comparto,   il    Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  a
          ripartire  con propri decreti  le somme destinate a ciascun
          comparto mediante   assegnazione diretta   a  favore    dei
          competenti    capitoli di bilancio,    anche    di    nuova
          istituzione,   per    il    personale  dell'amministrazione
          statale,     ovvero   mediante    trasferimento  ai bilanci
          delle  amministrazioni autonome  e degli  enti in    favore
          dei quali sia previsto l'apporto finanziario  dello Stato a
          copertura dei relativi  oneri.  Analogamente  provvedono le
          altre  amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
            5.  Le  somme  provenienti  dai trasferimenti   di cui al
          comma 4 devono trovare    specifica    allocazione    nelle
          entrate   dei   bilanci   delle amministrazioni  ed    enti
          beneficiari,   per   essere     assegnate    ai  pertinenti
          capitoli   di   spesa  dei  medesimi  bilanci.  I  relativi
          stanziamenti   sia   in   entrata   che   in   uscita   non
          possono      essere   incrementati   se  non  con  apposita
          autorizzazione legislativa".
            -  L'art. 12  della  legge  5 agosto  1978,  n.   468,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
            "Art.  12 (Assegnazioni  di bilancio). - Con  decreti del
          Presidente della Repubblica,   su proposta    del  Ministro
          del  tesoro,   sentito il Consiglio  dei Ministri,  possono
          iscriversi in  bilancio somme  per restituzioni di  tributi
          indebitamente  riscossi, ovvero di   tasse  ed  imposte  su
          prodotti  che si   esportano, per pagare vincite  al lotto,
          per eseguire pagamenti relativi al    debito  pubblico,  in
          dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
          autorizzate da leggi,  per  integrare    le    assegnazioni
          relative   a   stipendi,   pensioni e  altri assegni fissi,
          tassativamente autorizzati  e  regolati    per  legge,  per
          integrare  le  dotazioni    del  fondo speciale di cui   al
          precedente art.  8, nonche' per   fronteggiare le  esigenze
          derivanti    al  bilancio dello Stato dalle disposizioni di
          cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del
          regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891 /77 del  Consiglio
          in data 19 dicembre 1977, e successive modificazioni.
            In  corrispondenza  con   gli  accertamenti  dell'entrata
          possono,   mediante  decreti  del    Ministro  del  tesoro,
          iscriversi    in  bilancio  le  somme  occorrenti  per   la
          restituzione  di somme avute in deposito o per il pagamento
          di  quote di entrata devolute ad enti   ed istituti,  o  di
          somme comunque riscosse per conto di terzi.
            Allo  stato  di previsione della  spesa del Ministero del
          tesoro sono allegati   due elenchi,   da approvarsi,    con
          apposito     articolo,  dalla  legge  di  approvazione  del
          bilancio,    dei  capitoli  per  i  quali  possono   essere
          esercitate rispettivamente  le facolta' di cui al  primo ed
          al secondo comma del presente articolo.
            Al  disegno  di    legge di approvazione del   rendiconto
          generale dello Stato e'  allegato un elenco dei  decreti di
          cui ai  commi precedenti con  le indicazioni   dei   motivi
          per    i  quali    si    e'  proceduto    alle iscrizioni e
          integrazioni di cui al presente articolo".
            -  L'art.  20  del  D.Lgs.  3 febbraio 1993, n. 29, e' il
          seguente:
            "Art.  20  (Verifica  dei    risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.    I    dirigenti   generali   ed   i
          dirigenti  sono  responsabili  del risultato dell'attivita'
          svolta  dagli    uffici  ai  quali  sono  preposti,   della
          realizzazione    dei  programmi    e  dei    progetti  loro
          affidati in relazione  agli  obiettivi  dei  rendimenti   e
          dei    risultati    della  gestione finanziaria, tecnica ed
          amministrativa, incluse le  decisioni  organizzative  e  di
          gestione   del   personale.  All'inizio  di  ogni  anno,  i
          dirigenti presentano al direttore  generale,  e  questi  al
          Ministro,  una  relazione  sull'attivita'  svolta nell'anno
          precedente.
            2.   Nelle amministrazioni   pubbliche,  ove    gia'  non
          esistano,  sono  istituiti servizi di controllo interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei   costi   e  dei
          rendimenti, la realizzazione  degli obiettivi, la  corretta
          ed  economica     gestione  delle      risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'  ed    il  buon    andamento    dell'azione
          amministrativa.   I  servizi  o  nuclei determinano  almeno
          annualmente, anche  su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3.  Gli  uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia e  rispondono  esclusivamente  agli  organi    di
          direzione  politica.  Ad  essi e'   attribuito, nell'ambito
          delle    dotazioni    organiche  vigenti,     un   apposito
          contingente    di   personale.   Puo'   essere   utilizzato
          anchepersonale gia' collocato fuori   ruolo.  Per  motivate
          esigenze,  le amministrazioni   pubbliche possono  altresi'
          avvalersi  di consulenti esterni,  esperti  in tecniche  di
          valutazione  e nel  controllo  di gestione.
            4.  I  nuclei  di   valutazione, ove   istituiti,    sono
          composti    da  dirigenti  generali    e  da  esperti anche
          esterni alle  amministrazioni.    In  casi  di  particolare
          complessita',  il  Presidente del Consiglio puo' stipulare,
          anche   cumulativamente     per    piu'    amministrazioni,
          convenzioni  apposite  con  soggetti    pubblici  o privati
          particolarmente qualificati.
            5. I servizi   e  nuclei  hanno  accesso  ai    documenti
          amministrativi  e possono   richiedere,   oralmente   o per
          iscritto,  informazioni  agli uffici pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali di   direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle amministrazioni   territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6.    I    comitati  provinciali     delle      pubbliche
          amministrazioni  e    i comitati   metropolitani   di   cui
          all'art. 18  del  decreto-legge  24 novembre 1990, n.  344,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla  legge 23 gennaio
          1991,  n. 21, e al  decreto del Presidente del    Consiglio
          dei Ministri  10 giugno  1992,  si avvalgono  degli  uffici
          di   controllo interno delle amministrazioni territoriali e
          periferiche.
            7.  All'istituzione  degli   uffici di cui al comma 2  si
          provvede con regolamenti   delle singole    amministrazioni
          da  emanarsi   entro il   1 febbraio  1994.  E'  consentito
          avvalersi, sulla  base  di  apposite convenzioni, di uffici
          gia' istituiti in altre amministrazioni.
            8.  Per  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri
          e   per  le amministrazioni  che esercitano  competenze  in
          materia  di difesa  e sicurezza dello  Stato, di polizia  e
          di giustizia, le   operazioni di  cui  al    comma  2  sono
          effettuate  dal Ministro   per i dirigenti  e dal Consiglio
          dei Ministri  per i  dirigenti  generali. I  termini e   le
          modalita'  di  attuazione  del procedimento di verifica dei
          risultati da parte    del  Ministro    competente    e  del
          Consiglio  dei Ministri  sono stabiliti rispettivamente con
          regolamento    ministeriale  e  con  decreto del Presidente
          della Repubblica da adottarsi  entro  sei  mesi,  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            9.    L'inosservanza  delle   direttive   e i   risultati
          negativi   della gestione     finanziaria    tecnica      e
          amministrativa      comportano,    in  contraddittorio,  il
          collocamento a disposizione per la durata massima  di    un
          anno,    con    conseguente    perdita    del   trattamento
          economico accessorio   connesso alle   funzioni.  Per    le
          amministrazioni   statali tale  provvedimento  e'  adottato
          dal   Ministro   ove   si   tratti   di dirigenti  e    dal
          Consiglio    dei  Ministri  ove    si tratti   di dirigenti
          generali.    Nelle  altre    amministrazioni,    provvedono
          gli   organi amministrativi    di  vertice.   Per   effetto
          del  collocamento   a disposizione  non  si puo'  procedere
          a  nuove nomine  a  qualifiche dirigenziali.  In caso    di
          responsabilita'    particolarmente grave   e reiterata, nei
          confronti dei   dirigenti  generali  o    equiparati,  puo'
          essere  disposto -  in contraddittorio - il collocamento  a
          riposo per ragioni  di  servizio, anche  se  non  sia   mai
          stato      in     precedenza  disposto  il  collocamento  a
          disposizione; nei confronti dei dirigenti si  applicano  le
          disposizioni del codice civile.
            10.     Restano   ferme    le  disposizioni   vigenti  in
          materia        di    responsabilita'     penale,     civile
          amministrativocontabile   e  disciplinare  previste  per  i
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
            11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il
          personale delle qualifiche dirigenziali  delle    forze  di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate".