(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                        Obiettivi e principi 
1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei  rispettivi  obiettivi
economici a  medio  e  a  lungo  termine,  le  Parti  promuovono  una
cooperazione  economica  volta  a  sviluppare  le  loro  economie,  a
migliorare la  loro  competitivita'  internazionale,  a  favorire  lo
sviluppo tecnologico e scientifico, a innalzare i  rispettivi  tenori
di vita, a creare posti di lavoro e a migliorarne la qualita' nonche'
a diversificare e a rinsaldare i loro vincoli economici. 
2. Le Parti promuovono il trasferimento a livello regionale di  tutte
le azioni di cooperazione che, per il  campo  di  applicazione  e  le
economie di scala realizzate, consentono un  uso  piu'  razionale  ed
efficace dei mezzi disponibili, nonche' un'applicazione ottimale  dei
risultati previsti. 
3. La cooperazione economica fra le  Parti  si  svolge  su  basi  per
quanto possibile ampie, senza escludere a  priori  nessun  settore  e
tenendo conto delle rispettive  priorita',  dell'interesse  comune  e
delle competenze specifiche. 
4. In considerazione di quanto precede, le Parti cooperano in tutti i
settori che promuovano la creazione di  legami  e  reti  economici  e
sociali fra di esse e al ravvicinamento delle loro economie,  nonche'
nei settori che comportano un trasferimento di conoscenze  specifiche
in materia di integrazione regionale. 
5. Nell'ambito di  questa  cooperazione,  le  Parti  favoriscono  gli
scambi di informazioni sui rispettivi indicatori macroeconomici. 
6. Le Parti tengono conto della necessita' di tutelare  l'ambiente  e
gli  equilibri  ecologici  in  tutte  le   azioni   di   cooperazione
intraprese. 
7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la  promozione  dei  diritti
sociali fondamentali, e' alla  base  di  tutte  le  azioni  e  misure
intraprese dalle Parti in questo campo.