ARTICOLO 11 Cooperazione tra imprese 1. Le Parti promuovono la cooperazione tra imprese al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi. 2. La cooperazione mira in particolare a: a) incrementare gli scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia; b) favorire la modernizzazione e la diversificazione dell'industria; c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le Parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi; d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le Parti, segnatamente le piccole e medie imprese; e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori delle due regioni; f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese delle due regioni. 3. La cooperazione si attua principalmente attraverso le seguenti azioni: a) intensificazione dei contatti tra operatori e reti di entrambe le Parti attraverso conferenze, seminari tecnici, missioni di prospezione, partecipazione a fiere generali e settoriali e incontri fra dirigenti d'azienda; b) opportune iniziative a sostegno della cooperazione tra piccole e medie imprese quali la promozione delle joint venture, la creazione di reti d'informazione, la moltiplicazione degli uffici commerciali, il trasferimento di esperienze e conoscenze specifiche, il subappalto, la ricerca applicata, le licenze e franchigie, ecc; c) promozione di azioni volte a rafforzare la cooperazione tra operatori economici del Mercosur e associazioni europee onde avviare un dialogo tra le reti; d) formazione, promozione delle reti e sostegno alla ricerca.