(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                    Promozione degli investimenti 
1. Le Parti si  sforzano  di  creare,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, un contesto stabile  e  favorevole  allo  sviluppo  degli
investimenti reciprocamente vantaggiosi. 
2.  La  cooperazione  in  questo  settore  si  attua,  tra   l'altro,
attraverso le azioni seguenti: 
a) organizzazione sistematica  di  scambi  di  informazioni,  nonche'
   individuazione e divulgazione delle normative e delle possibilita'
   d'investimento; 
b) creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti  tra
   le Parti, segnatamente attraverso la conclusione,  tra  gli  Stati
   membri della Comunita'  e  degli  Stati  parti  del  Mercosur,  di
   accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli  investimenti
   e ad evitare la doppia imposizione; 
c) promozione delle joint venture, soprattutto tra  piccole  e  medie
   imprese.