(Accordo - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                Cooperazione nel settore dell'energia 
1. La cooperazione tra le Parti mira  a  favorire  il  ravvicinamento
delle  loro  economie  nei  settori  energetici,  ponendo   l'accento
sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali. 
2. La cooperazione energetica  si  concretizza  essenzialmente  nelle
azioni seguenti: 
a) scambi  di  informazioni,   in   tutte   le   forme   appropriate,
   segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte; 
b) trasferimenti di tecnologia; 
c) partecipazione di operatori  economici  di  entrambe  le  Parti  a
   progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali; 
d) programmi di formazione tecnica; 
e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito  delle  rispettive
   competenze. 
3. Se del caso, le Parti potranno  concludere  accordi  specifici  di
interesse comune.