ARTICOLO 14 Cooperazione in materia di trasporti 1. La cooperazione tra le Parti in materia di trasporti mira a sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto nonche' a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto. 2. La cooperazione avviene principalmente attraverso: a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonche' su altri temi di reciproco interesse; b) programmi di formazione destinati agli operatori del settore dei trasporti. 3. Nell'ambito del dialogo economico e commerciale di cui all'articolo 5 e in previsione dell'associazione interregionale, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino l'espansione dei loro scambi.