(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                Cooperazione in materia di trasporti 
1. La cooperazione tra le  Parti  in  materia  di  trasporti  mira  a
sostenere la ristrutturazione e la  modernizzazione  dei  sistemi  di
trasporto nonche' a cercare  soluzioni  reciprocamente  soddisfacenti
per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto. 
2. La cooperazione avviene principalmente attraverso: 
a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche  in  materia  di
   trasporti, nonche' su altri temi di reciproco interesse; 
b) programmi di formazione destinati agli operatori del  settore  dei
   trasporti. 
3.  Nell'ambito  del  dialogo  economico   e   commerciale   di   cui
all'articolo 5 e in previsione dell'associazione  interregionale,  le
Parti prestano attenzione a tutti gli  aspetti  relativi  ai  servizi
internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino  l'espansione
dei loro scambi.