ARTICOLO 16 Cooperazione in materia di telecomunicazioni e di tecnologie dell'informazione 1. Le parti decidono di avviare una cooperazione nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione onde favorire il loro sviluppo economico e sociale, promuovere la societa' dell'informazione e agevolare la modernizzazione della societa'. 2. Le azioni di cooperazione previste tendono in particolare a: a) facilitare l'avvio di un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione e promuovere gli scambi di informazioni sulla normalizzazione, sulle prove di conformita' e sulla certificazione in materia di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni; b) diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda le reti digitali di servizi integrati, la trasmissione di dati e la creazione di nuovi servizi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione; c) favorire l'avvio di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico e industriale nel settore delle nuove tecnologie di comunicazione, della telematica e della societa' dell'informazione.