(Accordo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
Cooperazione  in  materia  di  telecomunicazioni  e   di   tecnologie
                          dell'informazione 
1. Le parti decidono di avviare una cooperazione  nel  settore  delle
telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione onde  favorire
il  loro  sviluppo  economico  e  sociale,  promuovere  la   societa'
dell'informazione e agevolare la modernizzazione della societa'. 
2. Le azioni di cooperazione previste tendono in particolare a: 
a) facilitare  l'avvio  di  un  dialogo  sui  diversi  aspetti  della
   societa' dell'informazione e promuovere gli scambi di informazioni
   sulla  normalizzazione,  sulle  prove  di  conformita'   e   sulla
   certificazione in materia di  tecnologie  dell'informazione  e  di
   telecomunicazioni; 
b) diffondere  le  nuove   tecnologie   dell'informazione   e   delle
   telecomunicazioni,  segnatamente  per  quanto  riguarda  le   reti
   digitali di servizi  integrati,  la  trasmissione  di  dati  e  la
   creazione di  nuovi  servizi  di  comunicazione  e  di  tecnologie
   dell'informazione; 
c) favorire l'avvio di progetti congiunti di ricerca  e  di  sviluppo
   tecnologico e industriale nel settore delle  nuove  tecnologie  di
   comunicazione,    della    telematica     e     della     societa'
   dell'informazione.