(Accordo - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
           Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente 
1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile, le Parti si accertano che nei
diversi settori della  cooperazione  interregionale  si  tenga  conto
della necessita' di tutelare  l'ambiente  e  di  utilizzare  in  modo
razionale le risorse naturali. 
2. Le Parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle  misure
riguardanti la dimensione mondiale dei problemi ambientali. 
3.  La  cooperazione  puo'  comprendere  in  particolare  le   azioni
seguenti: 
a) scambi di informazioni  e  di  esperienze,  anche  in  materia  di
   regolamentazioni e di norme; 
b) formazione e educazione ambientale; 
c) assistenza tecnica, attuazione di progetti comuni di ricerca e, se
   del caso, assistenza istituzionale.