ARTICOLO 17 Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente 1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile, le Parti si accertano che nei diversi settori della cooperazione interregionale si tenga conto della necessita' di tutelare l'ambiente e di utilizzare in modo razionale le risorse naturali. 2. Le Parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle misure riguardanti la dimensione mondiale dei problemi ambientali. 3. La cooperazione puo' comprendere in particolare le azioni seguenti: a) scambi di informazioni e di esperienze, anche in materia di regolamentazioni e di norme; b) formazione e educazione ambientale; c) assistenza tecnica, attuazione di progetti comuni di ricerca e, se del caso, assistenza istituzionale.