(Accordo - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                 Obiettivi e settori di applicazione 
1. La cooperazione fra le Parti  mira  a  favorire  il  conseguimento
degli obiettivi del processo di integrazione del Mercosur e comprende
tutti i settori in cui si applica il presente accordo. 
2. A tal fine,  le  attivita'  di  cooperazione  vengono  considerate
conformi alle richieste specifiche del Mercosur. 
3. La cooperazione deve assumere tutte le forme  ritenute  opportune,
in particolare: 
  a) scambi di informazioni in tutte le forme  appropriate,  compresa
la creazione di reti informatiche; 
  b) formazione e sostegno istituzionale; 
  c) studi e attuazione di progetti congiunti; 
  d) assistenza tecnica. 
4. Le Parti collaborano  per  sfruttare  in  modo  ottimale  le  loro
risorse in materia di raccolta, analisi, pubblicazione  e  diffusione
delle  informazioni,  fatte  salve  le   disposizioni   eventualmente
necessarie per tutelare il carattere riservato di  alcune  di  queste
informazioni.  Analogamente,  esse  convengono  di  tutelare  i  dati
personali  in  tutti  i  settori  in  cui  sono  previsti  scambi  di
informazioni tramite reti informatiche.