(Accordo - art. 19)
                             ARTICOLO 19 
                         Obiettivi e settori 
1. Le Parti rafforzano la cooperazione tra le rispettive istituzioni,
soprattutto mediante contatti regolari fra di esse. 
2. La cooperazione, che si svolge su basi per quanto possibile ampie,
si avvale in particolare: 
a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di  informazioni,
   anche mediante la creazione  congiunta  di  reti  informatiche  di
   comunicazione; 
b) di trasferimenti di esperienze; 
c) di consulenze e formazione.