ARTICOLO 19 Obiettivi e settori 1. Le Parti rafforzano la cooperazione tra le rispettive istituzioni, soprattutto mediante contatti regolari fra di esse. 2. La cooperazione, che si svolge su basi per quanto possibile ampie, si avvale in particolare: a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione; b) di trasferimenti di esperienze; c) di consulenze e formazione.