(Accordo - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
  Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura 
1. Nell'ambito delle rispettive competenze e al fine di  favorire  la
conoscenza delle loro realta' politiche,  economiche  e  sociali,  le
Parti  convengono  di  rafforzare  i  loro  legami  culturali  e   di
illustrare con maggiore chiarezza  la  natura,  gli  obiettivi  e  la
portata dei rispettivi processi d'integrazione,  onde  agevolarne  la
comprensione da parte dei cittadini. 
Analogamente, le  Parti  decidono  di  intensificare  gli  scambi  di
informazioni sulle questioni di reciproco interesse. 
2. La cooperazione in questo settore e' volta a promuovere i contatti
tra mezzi di comunicazione e di informazione di  entrambe  le  Parti,
anche attraverso azioni di assistenza tecnica. 
Possono essere previste anche attivita' culturali  qualora  cio'  sia
giustificato dalla natura regionale.