(Accordo - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
                         Clausola evolutiva 
1. Le Parti possono ampliare, di concerto, il presente  accordo  onde
approfondire  la  c  e   completarla,   in   base   alle   rispettive
legislazioni,  mediante  la  conclusione  di  accordi  su  settori  o
attivita' specifici. 
2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo,  ciascuna
delle Parti puo' formulare proposte volte ad ampliare il campo  della
mutua cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la
sua esecuzione.