Articolo 24 1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilita' e dei rispettivi meccanismi. 2. In funzione dei risultati ottenuti, le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi nel Mercosur, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento. 3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione esistenti.