(Accordo - art. 24)
                             Articolo 24 
1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione
prevista dal presente accordo, le Parti  si  impegnano  a  mettere  a
disposizione  mezzi  adeguati,  anche  finanziari,  a  seconda  delle
disponibilita' e dei rispettivi meccanismi. 
2. In funzione dei risultati ottenuti, le  Parti  invitano  la  Banca
europea per gli investimenti a intensificare i  suoi  interventi  nel
Mercosur, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento. 
3.  Le  disposizioni  del  presente  accordo  non   pregiudicano   le
cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione
esistenti.