ARTICOLO 25 1. E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di vigilare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. 2. Il Consiglio di cooperazione esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'accordo, nonche' le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati. 3. Il Consiglio di cooperazione puo' inoltre presentare proposte appropriate, previo accordo tra le Parti. Esso provvede, fra l'altro, a formulare raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo dell'associazione interregionale.