(Accordo - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
1. E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato  di  vigilare
l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di cooperazione  si
riunisce  a   livello   ministeriale   a   scadenze   periodiche,   e
ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. 
2. Il  Consiglio  di  cooperazione  esamina  i  problemi  di  rilievo
inerenti all'applicazione dell'accordo, nonche'  le  altre  questioni
bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli
obiettivi fissati. 
3. Il Consiglio di  cooperazione  puo'  inoltre  presentare  proposte
appropriate, previo accordo tra le Parti. Esso provvede, fra l'altro,
a  formulare  raccomandazioni  che  contribuiscano  a  realizzare,  a
termine, l'obiettivo dell'associazione interregionale.