(Accordo - art. 26)
                             ARTICOLO 26 
1. Il Consiglio di cooperazione e' composto, da un  lato,  da  membri
del Consiglio dell'Unione europea  e  della  Commissione  europea  e,
dall'altro, da membri del Consiglio del Mercato comune del Mercosur e
del Gruppo Mercato comune del Mercosur. 
2.  Il  Consiglio  di  cooperazione  adotta  il  proprio  regolamento
interno. 
3.  Il  Consiglio  di  cooperazione  e'  presieduto  a  turno  da  un
rappresentante della Comunita' e da un rappresentante del Mercosur.