(Accordo - art. 27)
                             ARTICOLO 27 
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e'
assistito da una commissione mista, che e'  composta  da  membri  del
Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e
da rappresentanti del Mercosur. 
2. Di norma, la commissione mista si  riunisce  una  volta  all'anno,
alternativamente  a  Bruxelles  e  in  uno  degli  Stati  membri  del
Mercosur. La data  e  l'ordine  del  giorno  delle  riunioni  vengono
fissati  di  comune  accordo.   Possono   essere   indette   riunioni
straordinarie previo consenso tra le Parti. La commissione  mista  e'
presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna Parte. 
3. Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno
e determina le modalita' di funzionamento della commissione mista. 
4. Il  Consiglio  di  cooperazione  puo'  delegare,  integralmente  o
parzialmente,  le  sue  competenze  alla   commissione   mista,   che
garantisce  la  continuita'  fra  le  riunioni   del   Consiglio   di
cooperazione. 
5.  La  commissione  mista  assiste  il  Consiglio  di   cooperazione
nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a: 
a) favorire le relazioni commerciali, in linea con gli obiettivi  del
   presente accordo, in particolare le disposizioni del Titolo II; 
b) scambiare opinioni su  tutte  le  questioni  di  interesse  comune
   relative alla liberalizzazione commerciale  e  alla  cooperazione,
   compresi  i  futuri  programmi  di  cooperazione  e  i  mezzi   di
   esecuzione disponibili; 
c) presentare proposte al Consiglio di cooperazione per agevolare  la
   preparazione     della     liberalizzazione     commerciale      e
   l'intensificazione della cooperazione, tenendo conto altresi'  del
   necessario coordinamento delle azioni previste; 
d) in generale, presentare al Consiglio di cooperazione proposte  che
   contribuiscano al  conseguimento  dell'obiettivo  finale,  che  e'
   quello dell'associazione interregionale UE-Mercosur.