ARTICOLO 29 1. La sottocommissione commerciale mista e' composta da membri del Consiglio dell'Unione europea, da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur. 2. La sottocommissione commerciale mista e' composta da rappresentanti della Comunita' e del Mercosur. Essa puo' richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari. 3. La sottocommissione commerciale mista presenta una volta all'anno alla commissione mista di cooperazione di cui all'articolo 27 del presente accordo una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali. 4. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento di funzionamento interno.