(Accordo - art. 29)
                             ARTICOLO 29 
1. La sottocommissione commerciale mista e' composta  da  membri  del
Consiglio dell'Unione europea, da membri della Commissione europea  e
da rappresentanti del Mercosur. 
2.   La   sottocommissione   commerciale   mista   e'   composta   da
rappresentanti della Comunita' e del Mercosur. 
Essa puo' richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e  di  tutte  le
analisi tecniche che ritiene necessari. 
3. La sottocommissione commerciale mista presenta una volta  all'anno
alla commissione mista di cooperazione di  cui  all'articolo  27  del
presente accordo una relazione sullo  svolgimento  dei  suoi  lavori,
formulando proposte finalizzate alla  futura  liberalizzazione  degli
scambi commerciali. 
4. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione,
alla commissione mista il suo regolamento di funzionamento interno.