ARTICOLO 34 Durata e entrata in vigore 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. Secondo le rispettive procedure e in funzione dei lavori e delle proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo, le Parti stabiliscono l'opportunita', il momento e le condizioni per l'avvio dei negoziati diretti alla creazione dell'associazione interregionale. 3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie. 4. Dette notifiche sono destinate al Consiglio dell'Unione europea e al Gruppo Mercato comune del Mercosur. 5. I depositari del presente accordo sono, per la Comunita', il Segretario generale del Consiglio e, per il Mercosur, il Governo della Repubblica del Paraguay.