(Accordo - art. 34)
                             ARTICOLO 34 
                     Durata e entrata in vigore 
1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 
2. Secondo le rispettive procedure e in funzione dei lavori  e  delle
proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo,  le
Parti stabiliscono l'opportunita', il momento  e  le  condizioni  per
l'avvio  dei  negoziati  diretti  alla  creazione   dell'associazione
interregionale. 
3. Il presente accordo entra in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto
espletamento delle procedure necessarie. 
4. Dette notifiche sono destinate al Consiglio dell'Unione europea  e
al Gruppo Mercato comune del Mercosur. 
5. I depositari del presente  accordo  sono,  per  la  Comunita',  il
Segretario generale del Consiglio e,  per  il  Mercosur,  il  Governo
della Repubblica del Paraguay.