(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                   Dialogo economico e commerciale 
1. Le Parti determinano di comune accordo i settori  di  cooperazione
commerciale senza escluderne nessuno. 
2. A tal fine, le Parti si impegnano a mantenere un regolare  dialogo
economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal  Titolo
VIII del presente accordo. 
3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti: 
a) accesso  al  mercato,  liberalizzazione  degli  scambi   (ostacoli
   tariffari e non  tariffari)  e  discipline  commerciali  quali  le
   pratiche che limitano la concorrenza,  le  norme  di  origine,  le
   salvaguardie e i regimi doganali speciali, ecc.; 
b) relazioni commerciali tra le Parti e i paesi terzi; 
c) compatibilita' della liberalizzazione  commerciale  con  le  norme
   GATT/OMC; 
d) individuazione dei prodotti sensibili e  dei  prodotti  prioritari
   per le Parti; 
e) cooperazione e scambi  di  informazioni  in  materia  di  servizi,
   nell'ambito delle rispettive competenze.