(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
Cooperazione in materia di norme agroalimentari e  industriali  e  di
                  riconoscimento della conformita' 
1. Le Parti convengono di cooperare per promuovere il  ravvicinamento
delle rispettive  politiche  per  quanto  riguarda  la  qualita'  dei
prodotti agroalimentari  e  industriali  e  il  riconoscimento  della
conformita', compatibilmente con i criteri internazionali. 
2. Le Parti vagliano, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  la
possibilita' di avviare negoziati per concludere accordi di reciproco
riconoscimento. 
3. La cooperazione consiste principalmente nel  promuovere  tutte  le
azioni volte a migliorare la qualita' dei prodotti  e  delle  imprese
delle Parti.