ARTICOLO 8 Cooperazione in materia di statistiche Le Parti convengono di promuovere il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.