(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
               Cooperazione in materia di statistiche 
Le Parti convengono di promuovere il ravvicinamento dei  loro  metodi
nel settore statistico  per  poter  utilizzare,  in  base  a  criteri
riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli  scambi  di
beni e di servizi nonche', in generale, a tutti i settori che possono
prestarsi a un trattamento statistico.