Art. 3.
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato in 1.155 milioni di lire per l'anno 1996 ed in  607  milioni
di   lire   annue   a   decorrere  dal  1997,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1996-  1998,  al  capitolo  6856  dello stato di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1996,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.