(Trattato - art. 1)
                IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA 
                              PREAMBOLO 
    Le Parti contraenti del presente Trattato, 
    vista la Carta di Parigi per una  nuova  Europa,  firmata  il  21
novembre 1990, 
    vista la  Carta  europea  dell'energia,  adottata  nel  documento
conclusivo   della   Conferenza   dell'Aia   sulla   Carta    europea
dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991, 
    ricordando che tutti i firmatari del documento  conclusivo  della
Conferenza dell'Aia si sono impegnati a perseguire gli obiettivi e  i
principi della Carta europea dell'energia e ad attuare ed ampliare la
loro cooperazione quanto prima, negoziando in buona fede un  Trattato
sulla Carta dell'energia e i relativi protocolli e  desiderando  dare
un  fondamento  giuridico  internazionale  certo  e  vincolante  agli
obblighi sanciti dalla carta; 
    desiderosi altresi' di istituire l'infrastruttura necessaria  per
attuare i principi enunciati nella Carta europea dell'energia; 
    nell'intento di attuare il concetto fondamentale  dell'iniziativa
della Carta  europea  dell'energia,  cioe'  catalizzare  la  crescita
economica mediante misure  per  liberalizzare  l'investimento  e  gli
scambi nel settore dell'energia; 
    affermando  che  le  Parti  contraenti  conferiscono  la  massima
importanza all'attuazione effettiva del pieno trattamento nazionale e
del trattamento della nazione piu'  favorita  e  che  questi  impegni
generali saranno applicati alla  realizzazione  di  investimenti,  in
conformita' di un trattato aggiuntivo; 
    visto  l'obiettivo  di  una  progressiva  liberalizzazione  degli
scambi internazionali  e  il  principio  secondo  cui  devono  essere
evitate discriminazioni nel commercio internazionale, come  enunciato
nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e  negli
atti correlati e altresi' previsto nel presente Trattato; 
    decisi  ad  eliminare  progressivamente  gli  ostacoli   tecnici,
amministrativi e di altro tipo agli scambi di  materiali  e  prodotti
energetici e relativa apparecchiatura, tecnologie e servizi, 
    in vista della  possibile  adesione  all'Accordo  generale  sulle
tariffe  doganali  e  sul  commercio  delle  Parti   contraenti   che
attualmente non sono membri di esso e  al  fine  di  fornire  accordi
commerciali ad interim per assistere dette  Parti  contraenti  e  non
ostacolarne la preparazione all'adesione; 
    consapevoli  dei  diritti  e  degli  obblighi  di  talune   Parti
contraenti  che  sono  parti  dell'Accordo  generale  sulle   tariffe
doganali e sul commercio e dei suoi atti correlati; 
    viste le norme in materia  di  concorrenza  riguardanti  fusioni,
monopoli, pratiche contrarie alla concorrenza e  abuso  di  posizione
dominante; 
    visto il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari,  gli
Orientamenti per i fornitori di materie nucleari, e altri obblighi  o
intese internazionali di non proliferazione nucleare; 
    riconoscendo la necessita' che l'esplorazione, la produzione,  la
conversione, l'immagazzinamento, il  trasporto,  la  distribuzione  e
l'utilizzazione dell'energia si svolgano con la massima efficienza; 
    con riferimento alla Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sul
cambiamento climatico, alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza e ai suoi protocolli,  nonche'  ad
altri accordi internazionali in materia di ambiente con aspetti 
connessi all'energia; e 
    riconoscendo la necessita' sempre  piu'  pressante  di  misure  a
protezione dell'ambiente,  compresi  lo  smantellamento  di  impianti
dell'energia e l'eliminazione dei rifiuti e la necessita' a tal  fine
di obiettivi e criteri concordati a livello internazionale; 
                    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             ARTICOLO 1 
                             DEFINIZIONI 
    Si applicano, nel presente Trattato, le seguenti definizioni: 
    1. "Carta": la Carta europea dell'energia, adottata nel documento
conclusivo   della   Conferenza   dell'Aia   sulla   Carta    europea
dell'energia, firmata a L'Aia il  17  dicembre  1991;  la  firma  del
documento conclusivo e' considerata firma della Carta; 
    2. "Parte contraente": uno Stato o un'organizzazione regionale di
integrazione economica che hanno accettato di  essere  vincolati  dal
presente Trattato e per cui il Trattato e' in vigore; 
    3.  "Organizzazione   regionale   di   integrazione   economica":
un'organizzazione costituita  da  Stati  cui  essi  hanno  trasferito
competenze  su  determinate  materie,   alcune   delle   quali   sono
disciplinate dal presente Trattato, compresa la facolta' di  adottare
decisioni per essi vincolanti relativamente a dette materie. 
    4. "Materiali e prodotti  energetici":  sulla  base  del  Sistema
armonizzato del  Consiglio  per  la  cooperazione  doganale  e  della
Nomenclatura combinata delle Comunita'  europee,  le  voci  figuranti
nell'allegato EM; 
    5. "Attivita' economica nel settore  dell'energia":  un'attivita'
economica  riguardante  le  attivita'  di  esplorazione,  estrazione,
raffinazione,  produzione,  immagazzinamento,  trasporto   terrestre,
trasmissione,  distribuzione,  commercio,  marketing  o  vendita   di
materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all'allegato NI
o riguardanti la  distribuzione  del  calore  ad  una  pluralita'  di
immobili. 
    6.  "Investimento":  ogni   tipo   di   attivita',   detenuta   o
controllata,  direttamente  o  indirettamente  da  un  investitore  e
comprendente: 
    a)  beni  materiali  e  immateriali,  beni  mobili  e   immobili,
proprieta' e qualsiasi diritto su  beni,  quali  locazioni  (leases),
ipoteche, vincoli e pegni; 
    b) una societa' o un'impresa  commerciale,  o  azioni,  quote  di
capitale,  o  altre  forme  di  partecipazioni  in  una  societa'   o
un'impresa commerciale e obbligazioni e altri debiti di una  societa'
o di un'impresa commerciale; 
    c) diritti di credito e  diritti  a  prestazioni,  in  virtu'  di
contratto aventi valore economico e connessi con un investimento; 
    d) proprieta' intellettuale; 
    e) utili; 
    f) qualsiasi diritto conferito per legge o contratto o  derivante
da qualsiasi licenza e  autorizzazione  concesse  conformemente  alla
legge a svolgere un'attivita' economica nel settore dell'energia. 
    Un mutamento della forma in cui sono investite le  attivita'  non
ne altera la qualita' di "investimenti",  termine  con  il  quale  si
intendono tutti gli investimenti, gia' in atto oppure effettuati dopo
la data di entrata in vigore  del  presente  Trattato  per  la  Parte
contraente dell'investitore che effettua  l'investimento  ovvero,  se
successiva, dopo la data di entrata in vigore per la Parte contraente
nel cui territorio si effettua l'investimento (in appresso denominata
"data effettiva"), fermo restando che il trattato si applica  solo  a
questioni che producano effetti su tali  investimenti  dopo  la  data
effettiva. 
    Il termine "Investimento" si riferisce a  qualsiasi  investimento
associato ad un'attivita' economica nel  settore  dell'energia  ed  a
investimenti o categorie  di  investimenti  designati  da  una  Parte
contraente nella sua area "Progetti  di  efficienza  della  carta"  e
notificati come tali al Segretariato. 
    7. "Investitore" 
    a) rispetto ad una Parte contraente, 
    i) una persona fisica avente la cittadinanza  o  nazionalita'  di
detta Parte contraente, o che vi abbia la  residenza  permanente,  in
conformita' delle sue leggi applicabili; 
    ii) una societa' o altro  organismo  organizzato  in  conformita'
alla legge applicabile in detta Parte contraente; 
    b) rispetto  ad  uno  "Stato  terzo":  una  persona  fisica,  una
societa' o altro organismo per il quale ricorrono, mutatis  mutandis,
le  condizioni  specificate  nel  sottoparagrafo  a)  per  una  Parte
contraente. 
    8.  "Investire"  o  "Realizzare  investimenti":   operare   nuovi
investimenti, acquisire in tutto o  in  parte  investimenti  gia'  in
atto, o optare per altri settori di investimento. 
    9. "Utili": proventi ricavati da, o associati ad un investimento,
indipendentemente dalla forma  in  cui  essi  sono  pagati,  compresi
profitti, dividendi, interessi, capital gains, royalties, onorari  di
gestione, commissioni di assistenza  tecnica  o  altre  competenze  e
pagamenti in natura. 
    10. "Area": rispetto ad uno Stato che e' Parte contraente: 
    a) il territorio su cui esercita la sua sovranita',  comprendente
la terraferma, le acque interne e territoriali; e 
    b) nel rispetto  e  in  conformita'  del  diritto  internazionale
marittimo, il mare, il suolo ed il sottosuolo del mare  su  cui  tale
Parte contraente esercita diritti sovrani e la giurisdizione. 
    Rispetto a una Organizzazione regionale d'integrazione  economica
che sia Parte contraente, con il termine "area" si  devono  intendere
le aree degli Stati membri di detta organizzazione,  ai  sensi  delle
disposizioni di cui all'accordo che istituisce l'organizzazione. 
    11. a) "GATT": "GATT 1947" "GATT 1994" ovvero entrambi qualora si
applichino sia l'uno che l'altro. 
    b) "GATT 1947": l'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul
commercio del 30 ottobre 1947, allegato all'Atto Finale adottato alla
conclusione della seconda sessione del  Comitato  preparatorio  della
Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come
successivamente rettificato, emendato, o modificato. 
    c) "GATT 1994": l'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul
commercio, riportato nell'allegato  1A  dell'Accordo  che  istituisce
l'Organizzazione  mondiale  del   commercio,   come   successivamente
rettificato, emendato o modificato. 
    Una parte dell'Accordo che istituisce  l'Organizzazione  mondiale
del commercio e' considerata parte del GATT 1994. 
    d) "Atti correlati, ove opportuno: 
    i) accordi, disposizioni o altri  atti  giuridici,  ivi  comprese
decisioni, dichiarazioni e intese, conclusi  sotto  gli  auspici  dei
GATT 1947, come successivamente rettificati, emendati o modificati; o
ii) l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,
ivi compreso il suo allegato 1 (GATT 1994 escluso), i  suoi  allegati
2, 3 e 4 e le decisioni, dichiarazioni e intese  ad  esso  correlate,
come successivamente rettificato, emendato o modificato. 
    12. "proprieta' intellettuale": comprende  diritti  di  autore  e
diritti  correlati,  marchi  di  fabbrica,  indicazioni  geografiche,
progetti industriali, brevetti, schemi di configurazione di  circuiti
integrati e la tutela delle informazioni non divulgate. 
    13. a) "Protocollo della Carta dell'energia" o  "Protocollo":  un
trattato il cui negoziato e' autorizzato e il cui testo  e'  adottato
dalla Conferenza della  Carta,  sottoscritto  da  due  o  piu'  Parti
contraenti al fine di completare, integrare, estendere o ampliare  le
disposizioni del presente Trattato relativamente a qualsiasi  settore
specifico  o  categoria  di  attivita'  rientranti   nell'ambito   di
quest'ultimo, o i settori di cooperazione conformemente al titolo III
della Carta. 
    b) "Dichiarazione sulla Carta dell'energia" o "Dichiarazione": un
atto non vincolante la cui negoziazione e' autorizzata e il cui testo
e' approvato dalla Conferenza della Carta al quale hanno aderito  una
o piu' Parti contraenti per completare o  integrare  le  disposizioni
del presente Trattato. 
    14. "Valuta  liberamente  convertibile":  una  valuta  ampiamente
trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente  utilizzata
per operazioni internazionali.