(Trattato - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
         PROMOZIONE, TUTELA E DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI 
    1. Ciascuna Parte contraente,  in  conformita'  al  disposto  del
presente  Trattato,  incoraggia  e  crea  condizioni  stabili,  eque,
favorevoli  e  trasparenti  per  gli  investitori  di   altre   Parti
contraenti  che  effettuano  investimenti  nella  sua  area.   Queste
condizioni comprendono l'impegno ad accordare in ogni occasione  agli
investimenti di investitori di altre Parti contraenti un  trattamento
giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e
sicurezza e nessuna Parte contraente puo' in alcun modo  pregiudicare
con  misure  ingiustificate  e  discriminatorie   la   gestione,   il
mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione  degli  stessi.
In nessun caso tali investimenti sono sottoposti  ad  un  trattamento
meno favorevole di  quello  prescritto  dal  diritto  internazionale,
compresi gli obblighi  pattizi.  Ciascuna  Parte  contraente  adempie
eventuali  obblighi  assunti  riguardo  ad  un   investitore   o   un
investimento effettuato da un  investitore  di  una  qualsiasi  altra
Parte contraente. 
    2. Ciascuna  Parte  contraente  si  adopera  per  concedere  agli
investitori  di  altre  Parti  contraenti,  per  quanto  riguarda  la
realizzazione di investimenti  nella  propria  area,  il  trattamento
descritto al paragrafo 3. 
    3. Ai fini del presente articolo, si intende  per  "trattamento",
il trattamento concesso da una  Parte  contraente  che  non  e'  meno
favorevole  di  quello  piu'  favorevole  previsto   per   i   propri
investitori o per gli investitori di qualsiasi altra Parte contraente
o qualsiasi Stato terzo. 
    4. Un trattato aggiuntivo obbliga, fatte salve le condizioni  ivi
stabilite, ciascuna Parte contraente a concedere agli investitori  di
altre parti, per quanto riguarda  la  realizzazione  di  investimenti
nella sua area,  il  trattamento  descritto  al  paragrafo  3.  Detto
trattato aggiuntivo sara' aperto  alla  firma  degli  Stati  e  delle
Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno  firmato
il presente Trattato o che vi  hanno  aderito.  I  negoziati  per  il
trattato aggiuntivo, sono avviati non piu' tardi del 1 gennaio  1995,
al fine di concludere il medesimo entro il 1 gennaio 1998. 
    5. Ciascuna Parte contraente, relativamente alla realizzazione di
investimenti nella sua area si adopera per: 
    a) limitare al minimo le eccezioni al  trattamento  descritto  al
paragrafo 3; 
    b)   sopprimere   progressivamente   le   restrizioni   in   atto
pregiudizievoli agli investitori di altre Parti contraenti. 
    6. a) Una Parte contraente, relativamente alla  realizzazione  di
investimenti nella sua area, puo'  in  qualsiasi  momento  dichiarare
volontariamente alla Conferenza della Carta, tramite il Segretariato,
la sua intenzione di non introdurre nuove  eccezioni  al  trattamento
descritto al paragrafo 3. 
    b) Una Parte  contraente  inoltre  puo',  in  qualsiasi  momento,
impegnarsi volontariamente a  concedere  agli  investitori  di  altre
Parti  contraenti,  per   quanto   riguarda   la   realizzazione   di
investimenti in alcune o tutte le attivita'  economiche  del  settore
dell'energia nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3.
Detti  impegni  sono   notificati   al   Segretariato   ed   elencati
nell'allegato VC e sono vincolanti ai sensi del presente Trattato. 
    7. Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati
nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e  alle  loro
attivita' connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l'uso,  il
godimento o l'alienazione, un  trattamento  non  meno  favorevole  di
quello migliore concesso agli investimenti e alle relative  attivita'
di gestione, mantenimento, uso, godimento o  alienazione  dei  propri
investitori  ovvero  degli  investitori  di  qualsiasi  altra   Parte
contraente o di qualsiasi Stato terzo. 
    8. Le modalita' di applicazione del paragrafo 7, con  riferimento
ai programmi nell'ambito dei  quali  una  Parte  contraente  fornisce
sovvenzioni o altre forme di assistenza  finanziaria  oppure  stipula
contratti di ricerca e sviluppo tecnologico nel  campo  dell'energia,
sono disciplinati dal trattato aggiuntivo  di  cui  al  paragrafo  4.
Ciascuna  Parte  contraente  informa  tramite  il   Segretariato   la
Conferenza  della  Carta  in  merito  alle  modalita'  applicate   ai
programmi di cui al presente paragrafo. 
    9. Ciascuno Stato  o  Organizzazione  regionale  di  integrazione
economica che firma il presente Trattato o vi aderisce,  presenta  al
Segretariato il giorno della  firma  o  del  deposito  della  propria
dichiarazione di adesione, una relazione di  riepilogo  di  tutte  le
leggi, regolamenti o altre misure attinenti a:  a)  le  eccezioni  al
paragrafo 2; o 
    b) i programmi di cui al paragrafo 8. 
    Una Parte contraente  mantiene  aggiornata  la  sua  relazione  e
comunica tempestivamente al Segretariato le modifiche. La  Conferenza
della Carta riesamina periodicamente le relazioni. 
    Con riferimento alla lettera a), la relazione puo' specificare le
parti del settore dell'energia in cui una  Parte  contraente  concede
egli investitori di altre Parti contraenti il  trattamento  descritto
al paragrafo 3. 
    Con riferimento alla lettera b), la Conferenza  della  Carta  nel
suo riesame puo' tener conto degli effetti di questi programmi per la
concorrenza e gli investimenti. 
    10.  In  deroga  a  qualsiasi  altra  disposizione  del  presente
articolo, il trattamento descritto ai paragrafi 3 e 7 non si  applica
alla tutela della proprieta' intellettuale; il trattamento e'  invece
specificato   nelle   corrispondenti   disposizioni   degli   accordi
internazionali di cui sono  parte  le  rispettive  Parti  contraenti,
applicabili  in  materia  di  tutela  dei   diritti   di   proprieta'
intellettuale. 
    11. Ai fini dell'articolo 26,  l'applicazione  ad  opera  di  una
Parte contraente di misure relative agli  investimenti  che  incidono
sugli scambi commerciali, quali descritte all'articolo 5, paragrafi 1
e  2,  ad  un  investimento  di  un  investitore  di  un'altra  Parte
contraente in atto al momento di detta aoplicazione, e'  considerata,
in conformita' all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, una violazione di  un
obbligo di detta Parte contraente ai sensi della presente Parte. 
    12.  Ciascuna  Parte  contraente  garantisce  che  la  sua  legge
nazionale preveda  mezzi  effettivi  per  far  valere  e  mettere  ad
esecuzione  i  diritti  in  materia  di  investimenti,   accordi   di
investimento e autorizzazioni di investimento.