(Trattato - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                   PERSONALE CON INCARICHI CHIAVE 
    1. Una parte contraente esamina in  buona  fede,  in  conformita'
alle proprie leggi e ai propri regolamenti  in  materia  di  accesso,
permanenza e lavoro di persone fisiche, le  richieste  presentate  da
investitori di un'altra Parte contraente e da personale con incarichi
chiave assunto da questi ultimi, o in base ad investimenti  di  detti
investitori, di accedere e rimanere temporaneamente  nella  sua  area
per svolgere attivita' connesse con la realizzazione o  lo  sviluppo,
la gestione, il mantenimento, l'uso,  la  fruizione  o  l'alienazione
degli  investimenti  in  questione,  ivi  compresa  la  fornitura  di
consulenza o di servizi tecnici chiave. 
    2. Una Parte contraente consente  agli  investitori  di  un'altra
Parte contraente  che  hanno  investimenti  nella  sua  area  e  agli
investimenti di detti investitori, di assumere qualsiasi persona  con
incarico  chiave,  a  scelta  dell'investitore  o  dell'investimento,
indipendentemente dalla nazionalita' e cittadinanza, a condizione che
detta persona con incarico chiave sia stata autorizzata  ad  entrare,
soggiornare e lavorare nell'area di  detta  Parte  contraente  e  che
l'attivita'  occupazionale  in  causa  sia  conforme  alle  clausole,
condizioni e scadenze del permesso rilasciato  a  detta  persona  con
incarico chiave.