ARTICOLO 11 PERSONALE CON INCARICHI CHIAVE 1. Una parte contraente esamina in buona fede, in conformita' alle proprie leggi e ai propri regolamenti in materia di accesso, permanenza e lavoro di persone fisiche, le richieste presentate da investitori di un'altra Parte contraente e da personale con incarichi chiave assunto da questi ultimi, o in base ad investimenti di detti investitori, di accedere e rimanere temporaneamente nella sua area per svolgere attivita' connesse con la realizzazione o lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, la fruizione o l'alienazione degli investimenti in questione, ivi compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici chiave. 2. Una Parte contraente consente agli investitori di un'altra Parte contraente che hanno investimenti nella sua area e agli investimenti di detti investitori, di assumere qualsiasi persona con incarico chiave, a scelta dell'investitore o dell'investimento, indipendentemente dalla nazionalita' e cittadinanza, a condizione che detta persona con incarico chiave sia stata autorizzata ad entrare, soggiornare e lavorare nell'area di detta Parte contraente e che l'attivita' occupazionale in causa sia conforme alle clausole, condizioni e scadenze del permesso rilasciato a detta persona con incarico chiave.