(Trattato - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                       INDENNIZZO PER PERDITE 
    1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, un investitore di
una qualsiasi  Parte  contraente  i  cui  investimenti  nell'area  di
un'altra Parte contraente subiscano danni a  causa  di  guerra  o  di
altri conflitti armati, di  situazioni  di  emergenza  nazionale,  di
disordini civili o di analoghi  eventi  in  detta  area,  ottiene  da
quest'ultima  Parte  contraente  un  trattamento,   relativamente   a
restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altre forme di liquidazione,
che e' il piu'  favorevole  fra  quelli  che  tale  Parte  contraente
riserva a qualsiasi altro  investitore,  i  propri  investitori,  gli
investitori di una qualsiasi altra Parte contraente  o  di  qualsiasi
Stato terzo. 
    2. Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al  paragrafo  1,  un
investitore di una Parte contraente  che,  in  una  delle  situazioni
previste da tale paragrafo, subisca una perdita nell'area di un'altra
Parte contraente derivante: 
    a) da requisizione del suo investimento o di  parte  di  esso  ad
opera di forze o autorita' di quest'ultima Parte contraente, ovvero 
    b) da distruzione del suo investimento o  di  parte  di  esso  ad
opera  di  forze  o  autorita'  di  quest'ultima  Parte   contraente,
distruzione che non era imposta dalle  necessita'  della  situazione,
spetta una riparazione o un risarcimento che devono  essere  entrambi
tempestivi, congrui ed effettivi.