ARTICOLO 12 INDENNIZZO PER PERDITE 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, un investitore di una qualsiasi Parte contraente i cui investimenti nell'area di un'altra Parte contraente subiscano danni a causa di guerra o di altri conflitti armati, di situazioni di emergenza nazionale, di disordini civili o di analoghi eventi in detta area, ottiene da quest'ultima Parte contraente un trattamento, relativamente a restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altre forme di liquidazione, che e' il piu' favorevole fra quelli che tale Parte contraente riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, un investitore di una Parte contraente che, in una delle situazioni previste da tale paragrafo, subisca una perdita nell'area di un'altra Parte contraente derivante: a) da requisizione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorita' di quest'ultima Parte contraente, ovvero b) da distruzione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorita' di quest'ultima Parte contraente, distruzione che non era imposta dalle necessita' della situazione, spetta una riparazione o un risarcimento che devono essere entrambi tempestivi, congrui ed effettivi.