(Trattato - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                           ESPROPRIAZIONE 
    1. Gli investimenti di un investitore  di  una  Parte  contraente
nell'area  di  un'altra  Parte   contraente,   non   possono   essere
nazionalizzati,  espropriati  o  sottoposti  a  misure   di   effetto
equivalente a una nazionalizzazione  o  espropriazione  (in  appresso
denominate "espropriazione") tranne nel caso in cui  l'espropriazione
sia: 
    a) dovuta a scopo di pubblico interesse; 
    b) non discriminatoria; 
    c) compiuta con procedura conforme alla legge; e 
    d) accompagnata dalla corresponsione di un indennizzo tempestivo,
congruo ed effettivo. 
    L'indennizzo   e'   pari   all'equo   valore   di   mercato   che
l'investimento     espropriato     aveva     immediatamente     prima
dell'espropriazione o al momento in cui l'imminente espropriazione e'
diventata  nota,   in   modo   tale   da   pregiudicare   il   valore
dell'investimento (in appresso denominata la "data di stima"). 
    L'equo   valore   di   mercato   e'   espresso,   su    richiesta
dell'investitore, in una valuta liberamente convertibile in  base  al
tasso di cambio vigente sul mercato per tale  valuta,  alla  data  di
stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati ad  un
tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla
data di espropriazione fino alla data del pagamento. 
    2. L'investitore interessato ha diritto, in base alla legge della
Parte contraente che opera l'espropriazione, ad un sollecito esame ad
opera di un organo  giurisdizionale  o  di  altro  competente  organo
indipendente di detta Parte contraente del suo caso, della stima  del
suo investimento e del pagamento dell'indennizzo, in conformita'  dei
principi di cui al paragrafo 1. 
    3. A fini di chiarezza, l'espropriazione comprende situazioni  in
cui una Parte contraente espropria le attivita'  di  una  societa'  o
impresa nella propria area in cui un investitore di  qualsiasi  altra
Parte   contraente   possiede    investimenti,    anche    attraverso
partecipazioni azionarie.