ARTICOLO 13 ESPROPRIAZIONE 1. Gli investimenti di un investitore di una Parte contraente nell'area di un'altra Parte contraente, non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate "espropriazione") tranne nel caso in cui l'espropriazione sia: a) dovuta a scopo di pubblico interesse; b) non discriminatoria; c) compiuta con procedura conforme alla legge; e d) accompagnata dalla corresponsione di un indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo. L'indennizzo e' pari all'equo valore di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione o al momento in cui l'imminente espropriazione e' diventata nota, in modo tale da pregiudicare il valore dell'investimento (in appresso denominata la "data di stima"). L'equo valore di mercato e' espresso, su richiesta dell'investitore, in una valuta liberamente convertibile in base al tasso di cambio vigente sul mercato per tale valuta, alla data di stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati ad un tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alla data del pagamento. 2. L'investitore interessato ha diritto, in base alla legge della Parte contraente che opera l'espropriazione, ad un sollecito esame ad opera di un organo giurisdizionale o di altro competente organo indipendente di detta Parte contraente del suo caso, della stima del suo investimento e del pagamento dell'indennizzo, in conformita' dei principi di cui al paragrafo 1. 3. A fini di chiarezza, l'espropriazione comprende situazioni in cui una Parte contraente espropria le attivita' di una societa' o impresa nella propria area in cui un investitore di qualsiasi altra Parte contraente possiede investimenti, anche attraverso partecipazioni azionarie.