(Trattato - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
              TRASFERIMENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI 
    1. Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda  gli
investimenti nella propria area di  investitori  di  qualsiasi  altra
Parte contraente, la liberta' di trasferimento verso  e  fuori  della
propria area, compreso il trasferimento de: 
    a) il capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale  supplementare
per conservare e sviluppare un investimento; 
    b) gli utili; 
    c)  i  pagamenti  dovuti  in  forza  di  un  contratto,  compreso
l'ammortamento del capitale e il versamento degli interessi  maturati
a norma di un contratto di finanziamento; 
    d) i redditi  non  spesi  e  altre  remunerazioni  del  personale
assunto all'estero in relazione all'investimento in questione; 
    e)  i  proventi  della  vendita  o  della  liquidazione   di   un
investimento o di parte di esso; 
    f) i pagamenti derivanti dalla soluzione di una controversia; 
    g) i risarcimenti a norma degli articoli 12 e 13. 
    2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono operati prontamente
e salvo gli utili in natura in una valuta liberamente convertibile. 
    3. I trasferimenti sono operati al tasso di cambio di mercato  in
vigore alla data del trasferimento per quanto riguarda le  operazioni
a pronti nella  valuta  da  trasferire.  In  assenza  di  un  mercato
valutario, il tasso di cambio da applicare  e'  quello  piu'  recente
applicato  agli  investimenti  interni  ovvero  quello  piu'  recente
applicato per la conversione delle  valute  in  diritti  speciali  di
prelievo, se piu' favorevole per l'investitore. 
    4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3,  una
Parte contraente puo' tutelare i diritti dei creditori, o  assicurare
la conformita' con le leggi relative all'emissione, lo scambio  e  la
trattazione di  titoli  e  l'esecuzione  volontaria  di  sentenze  di
procedimenti  giurisdizionali   civili,   amministrativi   e   penali
attraverso l'applicazione equa, non discriminatoria e in  buona  fede
delle sue leggi e dei suoi regolamenti. 
    5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo  2,  le  Parti
contraenti che sono Stati che erano parti costituenti dell'ex  Unione
delle   Repubbliche   socialiste   sovietiche,   possono    convenire
nell'ambito di accordi reciproci che i trasferimenti avvengano  nelle
loro valute, a  condizione  che  gli  accordi  non  conducano  ad  un
trattamento degli investitori di  altre  Parti  contraenti  residenti
nelle loro aree meno favorevole di quello concesso agli  investimenti
di investitori delle  Parti  contraenti  che  hanno  stipulato  detti
accordi o agli investimenti di investitori di qualsiasi  altro  Stato
terzo. 
    6. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b),
una Parte contraente puo' limitare il trasferimento di  un  utile  in
natura, qualora essa sia  autorizzata,  in  forza  dell'articolo  29,
paragrafo 2, lettera a) o del GATT e degli atti correlati a limitare,
ovvero a  vietare  l'esportazione  o  la  vendita  del  prodotto  che
costituisce  l'utile  in  natura;  sempreche'  una  Parte  contraente
consenta di effettuare  il  trasferimento  di  utili  in  natura,  da
effettuarsi in conformita' ad un'autorizzazione  specifica  contenuta
in un accordo di investimento, in un'autorizzazione di investimento o
in altro accordo scritto tra la Parte contraente e un investitore  di
un'altra Parte contraente o il suo investimento.