ARTICOLO 14 TRASFERIMENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda gli investimenti nella propria area di investitori di qualsiasi altra Parte contraente, la liberta' di trasferimento verso e fuori della propria area, compreso il trasferimento de: a) il capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento; b) gli utili; c) i pagamenti dovuti in forza di un contratto, compreso l'ammortamento del capitale e il versamento degli interessi maturati a norma di un contratto di finanziamento; d) i redditi non spesi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione all'investimento in questione; e) i proventi della vendita o della liquidazione di un investimento o di parte di esso; f) i pagamenti derivanti dalla soluzione di una controversia; g) i risarcimenti a norma degli articoli 12 e 13. 2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono operati prontamente e salvo gli utili in natura in una valuta liberamente convertibile. 3. I trasferimenti sono operati al tasso di cambio di mercato in vigore alla data del trasferimento per quanto riguarda le operazioni a pronti nella valuta da trasferire. In assenza di un mercato valutario, il tasso di cambio da applicare e' quello piu' recente applicato agli investimenti interni ovvero quello piu' recente applicato per la conversione delle valute in diritti speciali di prelievo, se piu' favorevole per l'investitore. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, una Parte contraente puo' tutelare i diritti dei creditori, o assicurare la conformita' con le leggi relative all'emissione, lo scambio e la trattazione di titoli e l'esecuzione volontaria di sentenze di procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e penali attraverso l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle sue leggi e dei suoi regolamenti. 5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti che sono Stati che erano parti costituenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono convenire nell'ambito di accordi reciproci che i trasferimenti avvengano nelle loro valute, a condizione che gli accordi non conducano ad un trattamento degli investitori di altre Parti contraenti residenti nelle loro aree meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori delle Parti contraenti che hanno stipulato detti accordi o agli investimenti di investitori di qualsiasi altro Stato terzo. 6. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), una Parte contraente puo' limitare il trasferimento di un utile in natura, qualora essa sia autorizzata, in forza dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) o del GATT e degli atti correlati a limitare, ovvero a vietare l'esportazione o la vendita del prodotto che costituisce l'utile in natura; sempreche' una Parte contraente consenta di effettuare il trasferimento di utili in natura, da effettuarsi in conformita' ad un'autorizzazione specifica contenuta in un accordo di investimento, in un'autorizzazione di investimento o in altro accordo scritto tra la Parte contraente e un investitore di un'altra Parte contraente o il suo investimento.