ARTICOLO 16 RAPPORTO CON ALTRI ACCORDI Qualora due o piu' Parti contraenti abbiano in precedenza concluso ovvero abbiano aderito successivamente ad un accordo internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la materia oggetto delle parti III o V del presente Trattato, 1. nessun elemento delle parti III o V del presente Trattato, puo' essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione di dette clausole dell'altro accordo o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto in detto accordo: e 2. nessun elemento in dette clausole dell'altro accordo puo' essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione delle parti III o V del presente Trattato, o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto nel presente Trattato, qualora dette clausole siano piu' favorevoli per gli investitori o l'investimento.