(Trattato - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                     RAPPORTO CON ALTRI ACCORDI 
    Qualora  due  o  piu'  Parti  contraenti  abbiano  in  precedenza
concluso  ovvero  abbiano  aderito  successivamente  ad  un   accordo
internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la  materia
oggetto delle parti III o V del presente Trattato, 
    1. nessun elemento delle parti III o  V  del  presente  Trattato,
puo' essere interpretato come  deroga  a  qualsiasi  disposizione  di
dette  clausole  dell'altro  accordo  o  a  qualsiasi  diritto   alla
risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto  in  detto
accordo: e 
    2. nessun elemento in  dette  clausole  dell'altro  accordo  puo'
essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione delle  parti
III o V del presente Trattato, o a qualsiasi diritto alla risoluzione
della controversia, rispetto a quanto previsto nel presente Trattato,
qualora dette clausole siano piu' favorevoli per  gli  investitori  o
l'investimento.